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Pubblicazioni 07 giu 2023 · Italia

Clausola claims-made ed autoassicurazione: chiarimenti doverosi?

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Con sentenza n. 272/2023 pubblicata il 24/05/2023 il Tribunale di Oristano, pur accertando la responsabilità dei sanitari e dell'azienda ospedaliera, condannata a ben oltre 1 milione di Euro, ha rigettato la domanda di garanzia formulata contro la compagnia assicurativa.

La sentenza è particolarmente interessante in quanto affronta, in maniera favorevole per la compagnia assicurativa, alcune questioni (peraltro ricorrenti e di forte impatto economico) in merito ai confini di una clausola claims made e al concetto di autoassicurazione.

Sul punto, a dispetto di quanto asserito dall’Azienda Ospedaliera, che cercava di far ricadere in copertura un sinistro pregresso sulla base di svariate argomentazioni, il Tribunale ha asserito che:

  • “la clausola in esame, come quella di cui al precedente comma 2 [L'assicurazione comprende altresì fatti o circostanze pregresse alla data di inizio della presente polizza già noti al Contraente e/o agli Assicurati, a condizione inderogabile che gli stessi non potessero essere validamente denunciati come sinistri ai precedenti assicuratori per operatività (rectius “inoperatività”) o inefficacia delle polizze ad esse riconducibili (…)”], appare diretta a specificare l’ambito di operatività della copertura assicurativa con riferimento ai fatti accaduti prima della decorrenza del periodo di vigenza della polizza assicurativa, non invece a derogare alla previsione, contenuta nel primo comma, secondo cui è necessario che la richiesta di risarcimento pervenga per la prima volta durante lo stesso periodo. […]
  • Sulla base di tale canone ermeneutico, appare una forzatura sostenere che la copertura debba essere fatta retroagire fino a coprire sinistri già denunziati con richieste risarcitorie ricevute dall’assicurato prima dell’inizio di durata della polizza. […]
  • Ad ogni modo, anche a voler ritenere - per mera ipotesi - che la locuzione “fatti e circostanze già noti” al contraente debba essere interpretata come riferibile a sinistri rispetto ai quali sia già pervenuta una formale richiesta di risarcimento, non appare ragionevolmente sostenibile, né conforme a un’interpretazione del contratto secondo buona fede, che l’ipotesi contemplata dall’art. 3, comma 3, di inoperatività/inefficacia di precedenti polizze assicurative rispetto a determinati eventi possa essere equiparata all’ipotesi di cui si discorre, di scelta, operata in piena autonomia dall’Azienda sanitaria, di agire in regime di c.d. autoassicurazione.”

Per ulteriori informazioni contattare: nicolo.delia@cms-aacs.com 

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