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Decreto Legge c.d. “Spalma - Incentivi”

D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 116 dell’11 agosto 2014

30/10/2014

Premessa

Con l’art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (qui di seguito il “Decreto”) convertito in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, sono state introdotte novità rilevanti in merito agli «Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici». Le prescrizioni normative si affidano in misura particolarmente significativa alla normativa regolamentare adottata con i decreti attuativi del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 e 17 ottobre, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2014, Serie Generale.

Le novità normative hanno interessato, essenzialmente, la rimodulazione della misura delle tariffe incentivanti e le relative modalità di erogazione, introducendo al contempo misure finanziarie di agevolazione nonché un sistema d’aste per la cessione di quote delle tariffe incentivanti. Si riassumono di seguito i principali profili di interesse.

1. Rimodulazione delle tariffe incentivanti da fonte solare

A partire dal 1° gennaio 2015 le tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 200 kW sono rimodulate, a scelta dell’operatore, secondo tre opzioni alternative1:

- Opzione “A” – Il periodo di erogazione ventennale, decorrente dell’entrata in funzione dell’impianto, è esteso a 24 anni, con conseguente rimodulazione delle tariffe secondo le percentuali di riduzione elencate:

Periodo residuo (anni) Percentuale di riduzione dell’incentivo

 Periodo residuo (anni) Percentuale di riduzione dell'incentivo

  • 12 25%
  • 13 24%
  • 14 22%
  • 15 21%
  • 16 20%
  • 17 19%
  • 18 18%
  • oltre 19 17%

Nell’ipotesi in cui si scelga l’Opzione A, gli enti locali e le Regioni, ciascuno per quanto di propria competenza e ove necessario, provvederanno, previa istanza da parte del titolare dell’impianto, ad adeguare la durata dei permessi per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici.

- Opzione “B” – Fermo restando il periodo di erogazione ventennale, le tariffe incentivanti sono rimodulate prevedendo un periodo iniziale in cui l’importo erogato è ridotto e un periodo successivo simmetrico in cui l’importo erogato è aumentato in misura corrispondente alla riduzione subita.

Più precisamente i nuovi incentivi, secondo la formula prevista dal D.M. 17 ottobre 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, sono calcolati riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi, sulla base di coefficienti di rimodulazione determinati in funzione degli anni e dei mesi del periodo di incentivazione residuo (da 11 a 20 anni), calcolato a decorrere dal 31 dicembre 2014.

La formula prevista dal menzionato decreto ministeriale è piuttosto articolata e, a titolo meramente indicativo, per il quinquennio 2015-2019 porta ad abbattimenti compresi tra il 9,70% (nel caso di impianti i cui incentivi ventennali decorrano dal 1° gennaio 2015) e il 31,39% (nel caso di impianti per i quali, alla data del 1° gennaio 2015, residuino esattamente 11 anni di incentivo).

Anche la decorrenza del quinquennio in cui l’incentivo sarà incrementato in misura pari alla riduzione subita dal 2015 al 2019, è direttamente collegata al numero di anni residui del periodo di incentivazione; riprendendo gli esempi sopra citati, il quinquennio di incremento simmetrico sarà dal 2030 fino al 2034 nel caso di impianti il cui periodo di incentivazione cominci a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dal 2021 fino al 2025 nel caso di impianti per i quali alla data del 1° gennaio 2015 residuino esattamente 11 anni di incentivo.

Nel periodo intermedio compreso tra i due quinquenni (rispettivamente, di riduzione e di incremento), vi è un arco di tempo in cui, sempre con la medesima impostazione simmetrica, dapprima l’abbattimento del quinquennio iniziale si riduce progressivamente fino ad azzerarsi e, successivamente, l’incentivo inizia a incrementarsi sino a raggiungere il livello che compenserà esattamente la riduzione subita dal 2015 al 2019.

Il GSE ha predisposto delle tabelle sinottiche2 dei moltiplicatori da applicare per il calcolo dell’incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015 , distinti in funzione del periodo residuo di incentivazione.

- Opzione “C” - Fermo restando il periodo di erogazione ventennale, per il periodo di incentivazione residuo le tariffe incentivanti sono ridotte secondo le seguenti percentuali:

  • 6% per gli impianti di potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
  • 7% per gli impianti di potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW;
  • 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.

In mancanza di opzione espressa, da comunicarsi al GSE entro il 30 novembre p.v., l’Opzione “C” troverà automatica applicazione.

La rimodulazione delle tariffe incentivanti, motivata dal legislatore con la necessità di “ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”, comporta nella sostanza comunque una riduzione degli incentivi (quanto meno in termini di differimento temporale) e, conseguentemente, impone un’attenta analisi di rischi e benefici derivanti dall’adesione all’una o all’altra opzione.

In particolare, l’Opzione “A” presuppone la rinegoziazione della durata dei diritti di superficie o dei contratti di locazione dei terreni sui quali gli impianti insistono e il conseguente sostenimento dei relativi costi.

L’Opzione “B” richiede una attenta valutazione della convenienza ad aderirvi in quanto ciò dipende anche e soprattutto dal periodo di incentivazione residuo del singolo impianto. Pertanto si renderà necessario elaborare proiezioni che potranno variare caso per caso.

L’Opzione “C” è evidentemente la più onerosa, ma anche quella di più semplice gestione (non a caso, il legislatore considera tale opzione come quella di default in caso di mancata manifestazione di volontà).

In ogni caso, a prescindere dall’Opzione che verrà in concreto prescelta, è opportuno che la comunicazione al GSE, oltre a contenere l’adesione ad una delle Opzioni, escluda espressamente ogni forma di rinuncia ad eventuali contestazioni della disciplina introdotta, anche per il tramite di eventuali forme di tutela che potrebbe essere azionata dai soggetti rappresentanti gli interessi del settore, tenuto conto delle evidenti criticità che la normativa pone in termini di lesione di diritti acquisiti e, almeno in linea teorica, di rispetto di principi costituzionali.

2. Nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

A decorrere dal secondo semestre 2014, il GSE erogherà, con rata mensile costante per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’importo delle tariffe incentivanti in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione3. Il conguaglio relativo alla produzione effettiva verrà effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione, da parte del soggetto responsabile, delle misure dell’energia incentivata prodotta dagli impianti fotovoltaici e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Nel caso di conguaglio negativo il GSE ha facoltà di rivalersi sull’erogazione degli acconti successivi.

Calcolo della rata di acconto

Il valore della rata di acconto mensile è stimato sulla base delle ore di produzione annue del singolo impianto. Per l’individuazione del numero di ore si dovrà avere riguardo alla “produzione storica”, ossia al numero di ore di produzione relative all’anno precedente. In mancanza di detti dati è possibile ricorrere alla “stima regionale”4 che varia in funzione della Regione in cui è localizzato l’impianto, senza distinzione tra impianti a terra o su edificio. Nel caso si ricorra alla stima regionale, inoltre, per gli impianti dotati di dispositivi di inseguimento è previsto che il “monte ore” stimato debba essere moltiplicato per un fattore correttivo

Kinseguitore pari ad 1,2.

Le rate d’acconto, peraltro, variano anche in base al c.d. “Conto Energia” di riferimento, secondo algoritmi di calcolo differenti e verranno aggiornate entro il 31 luglio di ogni anno a valere sull’anno successivo.

In particolare, per gli impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal I, II, III e IV Conto Energia51

(ad esclusione, per quest’ultimo, degli impianti cui sono riconosciute le tariffe incentivanti onnicomprensive) si applica il seguente algoritmo:

dove Pimpianto è la potenza incentivata dell’impianto,

3. Accesso agevolato a finanziamenti bancari e recesso semplificato da contratti di finanziamento in essere

È previsto l’accesso agevolato a forme di finanziamento bancario di importo massimo pari alla differenza tra gli incentivi pluriennali spettanti al 31 dicembre 2014 e gli incentivi rimodulati secondo le opzioni sopra illustrate.

I finanziamenti bancari, alternativamente o cumulativamente, potranno beneficiare di provvista dedicata, nonché di garanzia concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sulla base di convenzioni apposite.

Allo stato, le modalità operative e di attuazione di tali forme di finanziamento, da adottarsi con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, non sono ancora state determinate.

Inoltre, pur in mancanza di un termine prestabilito, è previsto l’impegno del Governo a promuovere iniziative utili a stipulare accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso (totale o parziale) dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento già stipulati.

4. Sistema d’aste per la cessione di quote degli incentivi pluriennali

È ammessa la possibilità che un “acquirente selezionato” tra primari operatori finanziari in ambito europeo, acquisti quote delle tariffe incentivanti, seppur in misura non superiore all’80%.

Rimane comunque salva la prerogativa dell’AEEG di esercitare annualmente, anche per il tramite del GSE, il diritto di opzione ad acquistare le medesime quote, a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un determinato tasso di interesse, pari all’ammortamento finanziario del costo sostenuto per l’acquisto dei diritti per un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

L’individuazione dell’“acquirente selezionato” nonché le modalità, i criteri partecipativi, le condizioni e tutto ciò che concerne il sistema d’aste, saranno oggetto di determinazione dell’AEEG, con provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (termine in scadenza il 9 novembre 2014).

Al fine di incentivare l’utilizzo del sistema d’aste, è previsto che la rimodulazione di cui al § I. non trovi applicazione per le quote di tariffe incentivanti oggetto di acquisto, a decorrere dalla data di cessione.

L’appetibilità della soluzione prospettata, che consentirebbe alle società titolari degli impianti di beneficiare di un significativo apporto di liquidità e di mettersi al riparo da eventuali ulteriori interventi normativi pregiudizievoli, si scontra con l’esistenza di vincoli posti sui crediti rappresentati dalle tariffe incentivanti, posti a garanzia dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. La fattibilità di tale soluzione presuppone, dunque, il previo consenso degli istituti di credito all’acquisto ovvero l’estinzione anticipata del finanziamento.

  1. La rimodulazione delle tariffe omnicomprensive erogate sulla base del D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) e del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) interesserà la sola componente incentivante
  2. Le tabelle sono liberamente consultabili al sito: http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Tabelle_DEF.pdf
  3. Limitatamente al 2014 il GSE ha facoltà di adottare diverse tempistiche di pagamento onde consentire di adeguare i propri sistemi informatici. Ciononostante gli importi dovuti verranno erogati comunque entro il 31 dicembre 2014.
  4. Le stime regionali vengono pubblicate sul sito internet del GSE entro il 31 luglio di ogni anno.
  5. Per gli impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal V Conto Energia e dal IV Conto Energia, limitatamente, per questo ultimo, agli impianti cui sono riconosciute le tariffe onnicomprensive, la formula è più articolata in quanto prende in considerazione anche i servizi ausiliari (di cui all’art. 1.1, lett. m) della Delibera AEEG 343/2012/R/efr.), le ipotesi di cessione parziale, nonché la tariffa incentivante riconosciuta sull’energia immessa e la tariffa premio riconosciuta sull’energia autoconsumata.

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l’assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l’espressione di un parere professionale.

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Fonte
CMS Italia Tax Newsletter | 30 Otobre 2014
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