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La sentenza della Suprema Corte, pubblicata lo scorso 16 febbraio (n. 3346/2026), offre l’occasione per riflettere su un tema che può assume un ruolo cruciale nelle strategie di gestione del rischio fiscale.
La vicenda sottostante alla pronuncia riguarda una società che, dopo aver ottenuto un rimborso IVA e ricevuto una comunicazione circa l’insussistenza dei presupposti legittimanti, ha restituito l’importo tramite ravvedimento operoso - con ciò intendendo chiaramente evitare la notifica di una pretesa impositiva e sanzionatoria - chiedendone poi nuovamente la restituzione con formale istanza il cui diniego implicito è stato poi oggetto di impugnazione.
La Cassazione affronta il tema della ripetibilità delle somme versate mediante ravvedimento operoso e - dopo una analisi sistematica dell’istituto disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 - esclude la ripetibilità delle somme versate a titolo di sanzioni riconoscendo di contro il diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato a titolo di imposte e interessi.
A parere della Corte il pagamento della sanzione ridotta scaturisce da una scelta negoziale e da una dichiarazione di volontà volta a definire la violazione mediante un trattamento agevolato, annullabile solo in caso di errore riconoscibile (ex art. 1428 del cc), mentre il pagamento dell’imposta manca di spontaneità essendo conseguenza di una dichiarazione di scienza e del riconoscimento di un obbligo di legge che tuttavia non impedisce la successiva contestazione della pretesa tributaria.
L’acclarata natura negoziale, in senso proprio, dell’istituto appare invero poco allineata con il diritto positivo considerato che si tratta di una procedura tipizzata dal legislatore che non prevede alcuna effettiva libertà contrattuale né interlocuzione con l’ente impositore.
A ciò si aggiunge che una lettura che renda irripetibile la sanzione anche quando emerga l’assenza del presupposto sanzionatorio finisce per tradire la ratio del ravvedimento ossia di premiare la collaborazione del contribuente e assicurare il gettito erariale. Ne deriva l’esigenza - anche de iure condendo - di un riequilibrio e consentire, in presenza di incertezza normativa, errore riconoscibile o comportamento prudenziale e collaborativo, strumenti di tutela restitutoria più coerenti con la funzione deflattiva dell’istituto.
Inoltre, poiché nella pratica il ravvedimento è uno strumento spesso utilizzato in via prudenziale per prevenire rischi in contesti di incertezza normativa più che per riconoscere la fondatezza della violazione, se la sanzione resta irripetibile anche quando la pretesa è infondata, il contribuente che si ravvede - in via collaborativa anticipando il pagamento di quanto dovuto mediante ravvedimento - rischia di essere penalizzato rispetto a chi invece attende una formale contestazione senza provvedere al versamento di alcunché.
In attesa di un revirement da parte dei giudici di legittimità, la statuizione può comunque essere apprezzata nei termini in cui consente di considerare il ravvedimento quale rimedio esperibile per gestire e contenere il rischio fiscale nel caso di contestazione con rilevanza pluriennale, connotate da profili di incertezza. Difatti, in tali casi, il contribuente potrebbe, relativamente alla prima annualità, intraprendere un contradditorio con l’Ufficio o finanche adire il giudice e, per le altre annualità, sussistendone i presupposti, versare le imposte e le sanzioni nella misura più vantaggiosa mediante ravvedimento e, se del caso, ripetere le prime una volta definita la formale contestazione in sede amministrativa o giudiziaria.
Articolo pubblicato il 10/03/2025 su NT Plus Diritto - Norme e Tributi Il Sole 24 Ore