L’ Adunanza Plenaria, con la recente sentenza n. 7 del 24 aprile 2024, ha affermato alcuni importanti principi di diritto in ordine al requisito di regolarità fiscale, notoriamente necessario agli operatori economici per partecipare ed aggiudicarsi gare ad evidenza
pubblica. Come è noto, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici): “… un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”. Le violazioni
sono da ritenersi “gravi” quando: “…comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” 2, e sono “definitivamente accertate” se “…contenute
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”
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Articolo pubblicato su Teme 5-6/24