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L'assicurazione del rischio di diffamazione

Assinews 332 - luglio/agosto 2021

Assicurare il rischio da diffamazione a mezzo stampa, e non solo, rappresenta, ancora oggi, un tema non ancora completamente risolto nel panorama assicurativo italiano.

L'emergenza Covid-19 e le difficoltà riscontrate dall'alternarsi di forze politiche verificatosi negli ultimi anni, non hanno agevolato la concretizzazione di quelle proposte legislative, ad oggi rimaste in fase embrionale, che avevano ipotizzato di introdurre un vero e proprio obbligo di assicurazione per i giornalisti, che andasse a tutelare sia i danneggiati (soprattutto nelle ipotesi di condotte diffamatorie poste in essere da soggetti difficilmente solvibili come i free lance o i collaboratori esterni di giornali), sia i giornalisti stessi. Per non parlare della riforma della legge sulla stampa, risalente al 1948, che si trova ancora decisamente in alto mare.

Come è noto, in assenza di un obbligo di legge in tal senso, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti offre, tramite diversi assicuratori, la possibilità ai propri iscritti (professioni e pubblicisti) di stipulare svariati servizi assicurativi a copertura dei danni involontariamente causati a terzi durante lo svolgimento dell'attività professionale. Anche i giovani giornalisti, appena iscritti all'Ordine, beneficiano di una speciale offerta dal costo contenuto, mentre tutti gli altri possono scegliere i massimali più adeguati alla propria attività. La caratteristica di tali coperture consiste nel fatto che le stesse sono generalmente valide anche per gli errori commessi nel passato, le cui conseguenze emergano solo dopo l'acquisto della polizza, secondo il meccanismo della cosiddetta clausola "claims made". Inoltre, nel caso di pensionamento o cessazione dell'attività in corso di assicurazione, il giornalista può contare su una garanzia (postuma) di 10 anni per sé e per i propri eredi.

La copertura sopra individuata opera però solo nei casi di responsabilità del giornalista in cui non sia stato accertato il dolo dello stesso, aspetto che potrebbe sollevare non pochi problemi in considerazione del fatto che il reato di diffamazione è configurabile solo in presenza del dolo e che l'accertamento incidentale della fattispecie di reato era stato considerato per anni un presupposto anche della decisione del giudice civile.

Per approfondimenti contattare Massimo F. Dotto massimo.dotto@cms-aacs.com

Articolo pubblicato su Assinews n. 332 LUG/AGO 2021

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