Assinews 333 - settembre 2021
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODIFICA LEGISLATIVA
Come noto, la responsabilità erariale (o amministrativa), derivante dai danni causati direttamente o indirettamente alla pubblica amministrazione da parte di un dipendente o di un funzionario pubblico, è disciplinata dall'art. 1, co. 1, della L. 20/1994. La disposizione prevede espressamente che "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità delle scelte discrezionali [...].
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. 120 del 9-11.2020, è stata introdotta un'importante modifica, che ha ulteriormente circoscritto la responsabilità dei funzionari pubblici al fine di limitare ulteriormente i casi in cui questi siano chiamati a rispondere dei propri errori (per cercare di porre rimedio a quel timore professionale spesso sintetizzato con l'evocativa espressione della "paura della firma"), quand'anche commessi con colpa grave. Nello specifico, è stato previsto che - limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del decreto, ossia a partire dal 16 luglio 2020, e (originariamente) fino al 31 dicembre 2021 - la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità per danno erariale è e sarà circoscritta ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da quest'ultimo dolosamente voluta. Deve sottolinearsi, però, come tale limitazione si applichi esclusivamente ai danni cagionati da una condotta di tipo commissivo, rimanendo ascrivibile la responsabilità anche a titolo di colpa grave per quelli derivanti da omissione o inerzia del soggetto.
Per approfondimenti contattare Laura Opilio laura.opilio@cms-aacs.com
Articolo pubblicato su Assinews