Corriere Tributario 3/2025
L'art. 165 del T.U.I.R. disciplina la modalità tramite quale scomputare dall'imposta sul reddito delle società il carico fiscale per tutti i redditi prodotti all'estero in base alla disciplina domestica e quindi, tipicamente, in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. Più nel dettaglio, il cuore della norma è il limite di detraibilità dell'imposta estera che si ottiene applicando all'imposta da versare all'Erario una percentuale data dal rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite: nel caso in cui il tributo estero superi tale soglia, si determina per l'impresa un costo corrispondente alla parte di imposta estera non usufruibile dall'impresa sotto forma di credito di imposta in virtù del superamento del predetto limite. L'Agenzia delle entrate in più occasioni ha ribadito l'indeducibilità del surplus di imposta, sostenendo che l'automatismo del 165 è l'unico rimedio contro la doppia imposizione internazionale. Sembrerebbe che l'Agenzia faccia una distinzione tra le imposte estere per le quali non spetta il credito di imposta ai fini della loro deducibilità IRES in funzione dell'astratta applicabilità dell'art. 165 o meno, e quindi della loro qualificazione come riferibili a redditi "prodotti all'estero".
Per approfondimenti contattare Stefano Chirichigno stefano.chirichigno@cms-aacs.com
Articolo pubblicato su Corriere Tributario n. 3/2025 Wolters Kluwer