Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ridefinisce, ampliandola, la portata dell'obbligo di salvataggio dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore, nell'ambito della garanzia per la responsabilità civile. In particolare, la Suprema Corte, chiamata a dirimere una questione interpretativa di particolare rilievo nella prassi assicurativa, ossia l'ampiezza e la portata dell'obbligo di salvataggio imposto all'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c, statuisce che tale obbligo non riguarda solo il dovere di evitare il danno nella sua dimensione "materiale", ma si estende anche all'obbligo di ridurre il danno nella fase successiva del giudizio, volta ad accertarne la sussistenza e l'entità.
L'ordinanza in commento, nel cassare con rinvio la decisione impugnata, in accoglimento del ricorso dell'assicuratore, afferma il seguente principio di diritto: "L obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiarne assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito ".
Articolo pubblicato su Assinews N.379 - novembre 2025
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