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Pubblicazioni 04 mar 2026 · Italia

Oscuramento dell’offerta tecnica e segreti commerciali: non basta la dichiarazione dell'offerente

4 min di lettura

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Con la sentenza n. 4 del 14 gennaio 2026 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige si è pronunciato in materia di accesso agli atti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici e tutela del know-how.

Il provvedimento trae origine dal ricorso per l’accertamento del diritto di accesso agli atti della procedura per l’affidamento del servizio di gestione di un parcheggio pubblico indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, presentato da una delle società partecipanti alla gara.

In particolare, la società ricorrente aveva lamentato che l'oscuramento dell’offerta tecnica della aggiudicataria del servizio impediva di verificare l’iter logico giuridico seguito dalla commissione giudicatrice nel valutare la regolarità, la correttezza e la ammissibilità della offerta, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa della medesima ricorrente nel giudizio incardinato in parallelo per l’impugnazione dell'aggiudicazione.

Con la sentenza in commento il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige ha accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione l’esibizione, in modalità non oscurata, dell’offerta tecnica vincitrice nel termine di dieci giorni.

Il provvedimento si fonda sul seguente ragionamento.

In base all’35, quarto comma, del D. Lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, così come ogni forma di divulgazione “possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”.

Per escludere l’accesso, però, non è sufficiente che l’impresa richiedente l’oscuramento alleghi la titolarità di un know-how generico, essendo necessaria piuttosto la titolarità di segreti tecnici o commerciali rispondenti ai requisiti di cui all’art. 98 c.p.i.

Secondo tale norma, infatti, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, assurgono al rango di segreti tutelabili solo nel caso in cui a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; e c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Per escludere l’accesso è necessario, inoltre, che la stazione appaltante verifichi in concreto e motivatamente la sussistenza di segreti tecnici o commerciali nell’accezione suddetta, così da oscurare solo le informazioni per le quali risulti dimostrata un’esigenza effettiva di secretazione. Solo in tal modo, infatti, è possibile realizzare, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, un equo bilanciamento tra esigenze di riservatezza ed esigenze di trasparenza.

Sulla base di tale ragionamento, dunque, secondo il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, l’oscuramento dell’offerta tecnica della società aggiudicataria operato dalla stazione appaltante nella vicenda sub iudice è da ritenersi illegittimo, sia perché la società aggiudicataria non ha provato in alcun modo di essere titolare di un know-how qualificato ai sensi di cui all’art. 98 c.p.i., sia perché la stazione appaltante ha accolto la richiesta di oscuramento acriticamente, ovvero senza svolgere alcuna valutazione autonoma e specifica in merito all’esistenza di informazioni meritevoli di salvaguardia ai sensi della norma in questione.

Ebbene, pur inserendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la sentenza in commento appare degna di rilievo in quanto costituisce un duplice monito: da un lato, richiama le stazioni appaltanti al dovere di valutare in maniera autonoma e ponderata le dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti alle procedure di evidenza pubblica in ordine alla titolarità di segreti tecnici o commerciali; dall'altro lato, ammonisce le imprese partecipanti a richiedere l'oscuramento della propria documentazione di gara soltanto qualora siano effettivamente titolari di un know-how qualificato ex art. 98 c.p.i.

Quest'ultimo monito risulta di particolare impatto ove si consideri che, nonostante la normativa italiana in materia di segreti commerciali sia risalente nel tempo, difetta ancora una cultura imprenditoriale diffusa in ordine alle misure da predisporre per la protezione di tali segreti, con il rischio che richieste di oscuramento prive di idoneo fondamento finiscano per compromettere i principi di trasparenza che governano le procedure di evidenza pubblica e, nel caso di ricorsi, per rallentarne l’iter.

 

Articolo pubblicato il 27/02/2026 su NT Plus Diritto - Norme e Tributi Il Sole 24 Ore

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