Con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante modifiche alla disciplina dei contratti a distanza conclusi con i consumatori.
Il decreto interviene, in particolare, sul Codice del Consumo, ma introduce modifiche anche in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, incidendo sul Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993) e sul Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005).
Tra le principali novità introdotte dal decreto, merita particolare attenzione l’inserimento, nel Codice del Consumo, di una nuova funzione digitale di recesso, finalizzata a semplificare l’esercizio del diritto di recesso nei contratti conclusi tramite interfacce online.
In particolare, il provvedimento modifica l’art. 49 del Codice del Consumo, rafforzando gli obblighi informativi a carico del professionista che dovrà ora informare il consumatore, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto concluso online, non solo delle condizioni, termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, ma anche, ove prevista, dell’esistenza e della ubicazione nell’interfaccia dello strumento digitale di recesso.
Il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo, infatti, prevede che per i contratti a distanza conclusi online, il professionista è tenuto a mettere a disposizione del consumatore una modalità digitale che consenta allo stesso di recedere dal contratto direttamente online.
Tale modalità deve permettere al consumatore di fornire o confermare facilmente almeno le seguenti informazioni:
- il proprio nome;
- gli elementi identificativi del contratto dal quale intende recedere;
- il mezzo elettronico tramite il quale ricevere la conferma del recesso.
Lo strumento di recesso deve inoltre essere:
- indicato in modo chiaramente leggibile con la dicitura “recedere dal contratto qui” o con altra formulazione equivalente e inequivocabile;
- reso disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso;
- ben visibile e facilmente accessibile sull’interfaccia online.
Una volta compilata la dichiarazione, il consumatore deve poterla trasmettere tramite una modalità di conferma, indicata con la dicitura “conferma recesso” o equivalente. A seguito dell’invio, il professionista è tenuto a trasmettere al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento su supporto durevole, contenente il testo della dichiarazione e la data e ora di trasmissione.
Il diritto di recesso si considera esercitato tempestivamente se la dichiarazione online è inviata dal consumatore prima della scadenza del termine previsto.
Implicazioni per le imprese
Alla luce della nuova disciplina, le imprese che operano nel commercio elettronico dovranno adeguare le proprie interfacce digitali, in particolare:
- implementando un meccanismo di recesso digitale conforme ai requisiti previsti dall’art. 54-bis;
- assicurando che lo stesso sia facilmente individuabile, accessibile e sempre disponibile;
- aggiornando le informative precontrattuali e le condizioni generali di contratto, includendo i riferimenti al recesso digitale.
La nuova normativa sarà in vigore dal 23 gennaio 2026.