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Tax Alert: Decreto Fiscale 38/2026

01 Apr 2026 Italia 10 min di lettura

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Il presente contributo offre una sintesi delle principali novità fiscali apportate dal DL n. 38 del 27 marzo 2026, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” (di seguito, il “Decreto” o “DL 38/2026”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio 2026, introduce un articolato insieme di misure fiscali di immediato interesse per le imprese.

Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative - Art. 1

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva modificato l’art. 13 del DPR 633/1972, introducendo un nuovo criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative: in luogo del previgente criterio del valore normale, la base imponibile è determinata dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla specifica operazione (costi diretti, indiretti e accessori, documentati con criteri oggettivi e costanti).

Il Decreto interviene sulla decorrenza di tale nuova disciplina, stabilendo che le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i contratti stipulati in data antecedente, continuerà, pertanto, ad applicarsi il criterio del valore normale.

A tutela dei contribuenti, il Decreto prevede una clausola di salvaguardia: sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026, nonché quelli adottati in conformità alla nuova disciplina nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore del Decreto. In ogni caso, non si fa luogo a rimborsi d’imposta né a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati - Art. 2

L’art. 2 del Decreto aggiorna il coordinamento normativo relativo al regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia.

In particolare, il comma 154 della L. 232/2016, che disciplina il regime dei c.d. “neo-residenti” di cui all’art. 24-bis del TUIR, viene integrato con il rinvio all’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (ossia il nuovo regime degli impatriati). Per effetto di tale modifica, si chiarisce espressamente che il regime dei neo-residenti non è cumulabile né con il preesistente regime degli impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, né con il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 209/2023.

Le nuove disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo - Art. 3

L’art. 3 del Decreto introduce un regime ad hoc per la tassazione ai fini IRES e IRAP dell’avviamento negativo (badwill) rilevato a conto economico, destinato esclusivamente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Con riferimento al quadro previgente, si ricorda che per i soggetti IAS/IFRS, in base all’IFRS 3, al momento dell’effettuazione della purchase price allocation (PPA), il badwill viene in prima battuta allocato a rettifica delle attività e passività di stato patrimoniale (c.d. negative goodwill lordo) e, per la parte eccedente, imputato integralmente a conto economico come componente positivo di reddito (c.d. negative goodwill netto).

Il Decreto introduce il nuovo comma 5-ter dell’art. 86 del TUIR, prevedendo che, per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda effettuate con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (di cui all’art. 1, comma 237, L. 234/2021), la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l’azienda, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorra alla formazione del reddito in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (per un totale di cinque anni).

Una disposizione analoga è introdotta ai fini IRAP, mediante l’inserimento del nuovo comma 4-nonies nell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997.

Si evidenzia che la norma non ha applicazione generalizzata, ma fa specifico riferimento alle operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all’art. 1, comma 237, della Legge di Bilancio 2022, per le quali era già prevista un’agevolazione consistente nell’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa sul trasferimento di immobili strumentali.

La norma non riguarda i soggetti OIC adopter, per i quali il badwill, se non allocato a riduzione delle attività o incremento delle passività, viene iscritto in un fondo per rischi e oneri di stato patrimoniale.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Differimento del contributo sulle spedizioni extra-UE - Art. 5

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto, all’art. 1, commi da 126 a 128, un contributo amministrativo di 2 euro per ciascun pacco importato da Paesi extra-UE con valore dichiarato inferiore a 150 euro (c.d. contributo sulle micro-spedizioni).

L’art. 5 del Decreto dispone il differimento dell’applicazione di tale contributo: il prelievo non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026. Il rinvio ha natura tecnica ed è finalizzato a consentire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di completare l’adeguamento dei propri sistemi informativi.

Il periodo aggiuntivo potrebbe inoltre essere funzionale a definire il rapporto tra il contributo nazionale e il nuovo dazio forfetario di 3 euro che sarà introdotto a livello unionale a partire dal 1° luglio 2026.

Disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni - Art. 6

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 142, L. 199/2025) aveva introdotto nuove regole relative alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/1973.

L’art. 6 del Decreto posticipa la decorrenza della nuova disciplina dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.

Modifiche alla maggiorazione dell’ammortamento per investimenti in beni strumentali (iper-ammortamento) - Art. 7

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025) ha reintrodotto la maggiorazione dell’ammortamento fiscale (c.d. iper-ammortamento) per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Ricordiamo che l’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, con aliquote differenziate per scaglioni: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni di euro, e 50% da 10 a 20 milioni di euro.

Tuttavia, la norma originaria subordinava il beneficio alla condizione che i beni fossero prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

L’art. 7 del Decreto elimina tale vincolo territoriale, sopprimendo le relative parole dal comma 427 dell’art. 1 della L. 199/2025. Per effetto di tale modifica, gli iper-ammortamenti sono ora riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, estendendo così il perimetro delle spese agevolabili anche ai beni di fabbricazione extra-europea.

La soppressione del vincolo ha efficacia retroattiva: la nuova disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, ossia dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Non sono tuttavia interessate dalla modifica le disposizioni relative agli investimenti in impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, per i quali restano fermi i requisiti previsti dall’art. 12, lettere b) e c), del DL 181/2023.

Misure fiscali in favore delle imprese - Credito d’imposta Transizione 5.0 - Art. 8

L’art. 8 del Decreto prevede un “nuovo” contributo sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese che avevano presentato le comunicazioni preventive per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 (di cui all’art. 38, comma 10, primo periodo, del DL 19/2024) e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024 a seguito di comunicazione ricevuta dal GSE, ma che non hanno ottenuto il beneficio per esaurimento delle risorse disponibili (comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con DM del 6 novembre 2025).

Il credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2026, è pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta originariamente richiesto con le predette comunicazioni, con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione. Il credito è concesso entro il limite complessivo di spesa di 537 milioni di euro per l’anno 2026.

Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante presentazione del modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del GSE. Non si applicano i limiti ordinari alla compensazione di cui all’art. 1, comma 53, della L. 244/2007, all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 31 del DL 78/2010.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 38 del DL 19/2024 e del DM 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Ripristino del regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX - Art. 11

Il Decreto ripristina, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, il regime previgente di esclusione dei dividendi e della participation exemption (PEX), abrogando le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (commi da 51 a 55 dell’art. 1, L. 199/2025).

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2026 aveva circoscritto l’applicazione dell’esclusione/esenzione dei dividendi e delle plusvalenze (95% per i soggetti IRES, 41,86% per i soggetti IRPEF) ai soli casi in cui la partecipazione nel capitale fosse almeno pari al 5% o avesse un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Il Decreto interviene sugli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR, ripristinando il regime in vigore prima della Legge di Bilancio 2026.

Contestualmente, viene riallineato il regime della ritenuta con aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti residenti in Stati membri dell’UE e dello SEE eliminando il precedente requisito di detenzione minima del 5% (o del valore fiscale di 500.000 euro).

Vengono inoltre meno gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1, comma 55, della Legge di Bilancio 2026 che imponevano di rideterminare l’imposta storica 2025 assumendo che le nuove disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze fossero già operative; per effetto del ripristino del regime previgente, la determinazione degli acconti con il metodo storico torna a seguire le regole ordinarie.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Modifica dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche - Art. 12

L’art. 12 del Decreto interviene sull’imposta di bollo applicata agli estratti di conto corrente e ai rendiconti dei libretti di risparmio inviati alla clientela dalle banche o dai gestori dei conti, di cui all’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972. La norma prevede un’imposizione differenziata a seconda che i destinatari delle comunicazioni siano persone fisiche (lett. a) o soggetti diversi dalle persone fisiche (lett. b).

In particolare, il Decreto interviene sulla lett. b) del citato art. 13, comma 2-bis, elevando l’importo dell’imposta di bollo dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti non individuali) da 100 euro a 118 euro su base annua, con un incremento pari a 18 euro.

Il comma 1 dell’art. 12 provvede altresì ad allineare al nuovo importo il testo dell’art. 9, comma 3, lett. b), della Tariffa, parte I, di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 123/2025, disposizione destinata a sostituire la norma attualmente vigente con effetto dal 1° gennaio 2027.

Quanto all’ambito temporale, la nuova misura si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto (28 marzo 2026).

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