Con la sentenza n. 10447 del 15.04.2019 la Corte di Cassazione, sulla scorta dell'insegnamento delle sezioni unite del 2018 e del 2016, ha confermato la validità dei contratti di assicurazione claims made.
Come noto, la polizza per la responsabilità civile in forma claims made si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa opera in relazione alle d o m a n d e risarcitorie pervenute all'assicurato nel periodo di vigenza della polizza.
Il modello claims made si contrappone a quello c.d. loss occurrence , ove la copertura opera, invece, in relazione ai fatti, generatori di d o m a n d e risarcitorie, verificatisi nel periodo di durata del contratto. È proprio quest'ultimo il modello adottato dal codice civile: l'art 1917 c.c., infatti, fa riferimento al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione".
Il modello claims made è stato elaborato in ambito anglosassone negli anni '80, a seguito della c.d. liability insurance crisis. Le compagnie si erano trovate a dover fronteggiare il fenomeno dei danni lungolatenti, ossia quei danni che si manifestano a notevole distanza di tempo dal fatto che li ha generati. L'emersione di tale fenomeno aveva comportato una mole di sinistri e un importo delle liquidazioni - dovuto anche all'adozione di nuovi criteri nella quantificazione del danno - del tutto inaspettati. In molti casi le riserve tecniche accantonate si erano rivelate inadeguate ad affrontare la situazione, il che aveva portato ad una profonda crisi del settore assicurativo.
In risposta a tali problematiche, si è passati da un modello quello loss occurrence - basato sul fatto generatore del danno, a u n o - quello claims made - basato sulla richiesta risarcitoria.
Il meccanismo claims made consente infatti di circoscrivere con sufficiente certezza il tempo di vigenza della copertura assicurativa: il sinistro - ossia la richiesta di risarcimento - deve verificarsi durante il periodo di polizza (fatti salvi eventuali correttivi, come in caso di previsione di una deeming clause, di una sunset clause o addirittura di una run-off clause). Ciò consente alle compagnie, d o p o la scadenza del contratto, di non rimanere esposte a possibili denunce di sinistri per un lasso di tempo indeterminato e dunque di calcolare con più precisione l'ammontare delle riserve tecniche e del premio da richiedere al contraente.
Questo meccanismo porta dei vantaggi anche all'assicurato: il premio è più contenuto, è più facile individuare la polizza operante rispetto ad u n o specifico sinistro tra più contratti relativi ad annualità successive e non vi è il rischio che il massimale di polizza a suo tempo pattuito risulti, per effetto dell'inflazione, inadeguato al momento del verificarsi del sinistro.
Nel tempo si è dunque assistito ad una progressiva diffusione delle polizze di responsabilità civile in forma claims made, che h a n n o sostituito quasi integralmente i tradizionali contratti loss occurence.
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