A seguito della pubblicazione in G.U. n. 6 del 9/1/2025 del decreto n. 215/2024 del MIMIT è stato finalmente istituito l’Arbitro Assicurativo (“AAS”) presso l’IVASS.
Nel solco segnato da procedure simili in ambito bancario (ABF) e finanziario (ACS), la nuova procedura di ADR intende perseguire una politica deflattiva del contenzioso anche nel settore assicurativo dando la possibilità di risolvere le controversie giudiziali in tempi rapidi e con costi ridotti.
PERIMETRO DELL’AAS
Ricadono nella cognizione dell’AAS, le controversie che
- derivano da un contratto di assicurazione, per l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà relativi alle prestazioni/servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento nell’ambito della distribuzione
- purché esclusivamente documentali (restano escluse perizie e testimonianze)
- esclusi i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, nonché le controversie di competenza della CONSAP e i grandi rischi
- il cui valore non superi i seguenti importi
- per le controversie relative a contratti di assicurazione vita
- € 300.000 per controversie sui contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I) e le prestazioni siano dovute in caso di decesso
- € 150.000 in tutti gli altri casi
b. per le controversie relative a contratti di assicurazione danni
- € 2.500 se la controversia riguarda un’azione per responsabilità civile promossa da un danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile (su tali controversie, l’AAS decide secondo equità), ossia principalmente RC sanitaria, RC auto ed Rc venatoria
- € 25.000,00 in tutti gli altri casi
ACCESSO ALLA PROCEDURA
Gli assicuratori e gli intermediari (gli “Operatori”) aderiscono all’AAS automaticamente a seguito dell’iscrizione ai rispettivi albi, registri ed elenchi. Resta ferma la possibilità per gli assicuratori ammessi ad operare in Italia in LPS e gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al RUI di non aderire all’AAS comunicandolo all’IVASS e indicando un differente ADR al quale aderiscono.
Il procedimento si introduce con ricorso che è preceduto dalla presentazione di un reclamo agli Operatori che si pronunciano entro il termine di 45 giorni (Reg. ISVAP 24/2008); in caso di riscontro tardivo o insoddisfacente del reclamo, è possibile avanzare un ricorso che abbia il medesimo oggetto del reclamo (oltre un’eventuale richiesta risarcitoria connessa), purché:
- non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo; e
- il reclamo non abbia ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di 3 anni dalla data di proposizione del reclamo.
Il ricorso è presentato personalmente (anche senza l’assistenza di un avvocato), da un soggetto munito di procura o anche da un’associazione consumeristica e trasmesso telematicamente insieme alla documentazione allegata.
L’AAS decide entro il termine di 90 giorni, prorogabile una sola volta per ulteriori 90 giorni se la vicenda si rileva complessa da dirimere. È altresì riconosciuta all’AAS la facoltà di formulare proposte conciliative.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO
Gli Operatori adempiono alla decisione entro 30 giorni dalla sua comunicazione e nei successivi 5 giorni trasmettono la documentazione; la mancata comunicazione dell’adempimento equivale all’inadempimento della decisone dell’AAS.
L’inadempimento è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’AAS per un periodo di 5 anni.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito, gli Operatori devono darne pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet.
L’AAS può cancellare la pubblicazione se:
- sia intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria favorevole agli Operatori; oppure
- gli Operatori abbiano comunicato l’adempimento della decisione dell’AAS o il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Viene previsto l’obbligo a carico degli Operatori di informare i clienti sulle procedure di ricorso all’AAS.
A nostro avviso, tale obbligo potrà essere adeguatamente adempiuto mediante l’aggiornamento del set informativo delle polizze e, in particolare, del D.I.P. aggiuntivo nell’apposita sezione dedicata agli ADR.
ALTERNATIVITÀ AGLI ALTRI ADR
Si ricorda inoltre che l’AAS rimane in ogni caso alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.
ENTRATA IN VIGORE
L’IVASS avrà a disposizione quattro mesi (sino al 24.05.2025) per l’attuazione delle disposizioni tecniche e attuative delegate dal Decreto. L’operatività dell’AAS sarà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento in occasione dell’approvazione delle disposizioni attuative anzidette o, comunque, non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle menzionate disposizioni (termine ultimo: 24.10.2025).