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Newsletter 21 lug 2025 · Italia

Attenzione ai trasferimenti d’azienda: i lavoratori possono opporsi

4 min di lettura

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Una recente sentenza del Tribunale di Ravenna (26 giugno 2025) ha fornito un’interpretazione innovativa del diritto – o meno – dei lavoratori ad opporsi al trasferimento di ramo d’azienda.
 
Ed infatti, il Tribunale ha ritenuto che il dissenso degli oltre 110 dipendenti coinvolti in un trasferimento di ramo d’azienda, impedirebbe la configurazione di un vero trasferimento del ramo ed ha quindi ordinato il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con la società cedente. 

Il caso di specie
 
Nel caso esaminato nella sentenza, i rapporti di lavoro di 116 dipendenti di una Banca sono stati trasferiti ad un'altra società nell'ambito di un'operazione di trasferimento di due rami d'azienda ex art. 2112 c.c.
 
La maggioranza dei lavoratori coinvolti si è però opposta, sostenendo che il trasferimento celasse in realtà un piano di riduzione del personale.
 
Pertanto, i lavoratori hanno adito il Tribunale per ottenere l’annullamento del trasferimento e la ricostitutizione del rapporto di lavoro.

Il rifiuto dei lavoratori nella normativa e giurisprudenza europea
 
A fronte del dissenso manifestato dai lavoratori, il Tribunale ha formulato una lettura dell’art. 2112 cod. civ. alla luce del diritto europeo. 
 
Ed infatti, la direttiva 2001/23/CE garantirebbe al lavoratore ceduto la facoltà di rifiutare che il suo contratto di lavoro sia trasferito in conformità a quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria  (CGUE, Katsikas, cause riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91).
 
Ragionare diversamente, infatti, comporterebbe una lesione dei diritti fondamentali del lavoratore, il quale dev'essere libero di scegliere il suo datore di lavoro, e non può essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che non ha liberamente scelto.
 
Inoltre, il Giudice ha ritenuto insussistenti i rami di azienda conferiti, visto che erano costituiti sostanzialmente dai lavoratori assegnati, oltre che da meri mobili da ufficio e computer, per cui non sussisterebbe alcuna autonomia funzionale possibile dei rami, in violazione dell'art. 2112 c.c.
 
In altri termini, il Tribunale ha aderito a quell’orientamento rigoroso (ex multis, Cass 11431/2025; Cass 1316/2017) che ritiene il ramo “labor intensive”, quindi composto esclusivamente - o prevalentemente - dal solo personale non possa rientrare nella nozione ordinaria di "ramo d'azienda".  In questi casi, non sussistendo l’autonomia effettiva, la giurisprudenza parla di un "ramo leggero".

Il c.d “ramo leggero”
 
La sentenza appare erronea e discutibile proprio sotto il profilo del “ramo leggero”.
 
Ed infatti, l’art. 2112 cod. civ. (e la giurisprudenza citata in sentenza, Cass., 21711/2012) dispone che il ramo deve sussistere nella sua interezza – quindi deve essere autonomo da un punto di vista funzionale ed organizzativo (e quindi sussiste un’automatica cessione, senza che la legge italiana richieda il consenso del lavoratore).
 
Laddove non si configuri un ramo vero e proprio non si è di fronte ad un ramo vero è proprio, non trova applicazione l’art. 2112 cod. civ. ma l’art. 1406 cod. civ. e quindi si è in presenta di plurime cessioni di rapporti individuali di lavoro (quindi è senza dubbio necessario il consenso del lavoratore).
 
Tertium non datur.
 
Peraltro, occorre considerare che, sebbene l’art. 2112 cod. civ. non prevede che il lavoratore coinvolto da una operazione di trasferimento di ramo aziendale abbia diritto di opporsi, ha comunque previsto un “rimedio” per il dissenso del lavoratore, prevedendo la facoltà di dimettersi entro tre mesi dal trasferimento di tale rapporto lavorativo qualora mutino le condizioni organizzative che regolavano il suo rapporto di lavoro prima di tale cessione, ai sensi dell'art. 2112, quarto comma, c.c.
 
Non solo, ma la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il singolo lavoratore non può opporsi alla cessione del rapporto di lavoro, poiché l’art. 2112 cod. civ. ha natura imperativa e in considerazione del fatto che nei casi di trasferimenti che coinvolgono più di 15 dipendenti, è il risultato di una procedura (ex art. 47 Legge n. 428/1990) che prevede il coinvolgimento dei sindacati, non dei singoli lavoratori.

Cosa devono fare le aziende
 
Come detto, la sentenza appare discutibile e introduce quella che appare come una deroga all’art. 2112 cod. civ. non sorretta da alcune norma italiana ed europea.
 
Tuttavia, va considerato che rappresenta un precedente che riconosce un diritto effettivo di opposizione alla cessione del rapporto.
 
L’annullamento di un trasferimento di ramo può avere evidenti ripercussioni economiche e occupazionali che impongono alcune cautele.
 
Ad esempio, appare fondamentale mappare con precisione il ramo prima di ogni operazione e simulare gli scenari giuridici prima di sottoscrivere il trasferimento.
 
Il rischio non è solo il contenzioso, ma anche la reintegrazione coatta dei lavoratori e relativi obblighi risarcitori.

Lo Studio è a Vostra disposizione per assistervi.
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