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Azione di classe: cosa cambia

17/04/2019

In data 3 aprile u.s., il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge n. 844 recante “Disposizioni in materia di azione di classe”.

Il provvedimento ora attende di essere pubblicato in G.U. ed entrerà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione in G.U. per permettere al Ministero della Giustizia di attuare gli accorgimenti tecnici necessari nei sistemi informatici ai fini del compimento delle attività processuali con modalità telematiche.

L’azione di classe è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

La nuova disciplina è composta da sette articoli che riformano l'attuale disciplina, contenuta nell’art. 140-bis, Codice del Consumo, “spostandola” dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile in cui si prevede l’introduzione del nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi”, composto da 15 nuovi articoli.

Conseguenza è che l’azione di classe non è più legata al consumatore ma ne prescinde. Infatti l’azione sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in seguito alla lesione di diritti individuali omogenei.

La legittimazione ad agire sarà di ciascun componente della classe e delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro tra i cui obiettivi statutari sia prevista la tutela dei diritti individuali omogenei che sono iscritte in un elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La class action può essere esperita contro imprese e gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità in presenza di atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Scompare quindi l’indicazione delle fattispecie lesive su cui si basa la class action nell’attuale art. 140-bis, Codice del Consumo e si passa ad un più ampio richiamo ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività di impresa.

Una delle maggiori novità riguarda anche l’adesione all’azione che potrà avvenire entro determinati termini non solo nella fase successiva all’ordinanza ma anche in quella successiva alla sentenza. L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di  un’area del portale dei servizi telematici.

Il giudice competente a conoscere dell’azione di classe è una sezione del Tribunale specializzata in materia di impresa.

La class action si articola in linea di massima in 3 fasi:

1)   ammissibilità dell’azione;

2)   la decisione sul merito;

3)   la liquidazione delle somme a titolo di risarcimento del danno agli aderenti alla class action.

Il Disegno di Legge in questione regola inoltre l’azione inibitoria collettiva con la quale chiunque abbia interesse a bloccare atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può chiedere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

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CMS Neswsletter Italia | 17 aprile 2019
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