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Il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato la nuova Direttiva anticorruzione, con l’obiettivo di introdurre un quadro normativo armonizzato in materia di fattispecie corruttive e para-corruttive, un regime sanzionatorio significativamente più severo e strumenti rafforzati di cooperazione tra autorità nazionali ed europee.
La Direttiva, attesa da tempo, dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nei rispettivi ordinamenti interni.
Tra i profili di maggiore interesse in sede di trasposizione, si segnalano:
- gli obblighi di incriminazione riferibili all’"esercizio illecito di funzioni pubbliche", le cui condotte appaiono sovrapponibili a quelle precedentemente riconducibili alla fattispecie di abuso d’ufficio (oggi prive di rilevanza penale a seguito della recente abrogazione);
- l’ampliamento della fattispecie di traffico di influenze illecite: in evidente discontinuità rispetto alla riforma Nordio (L. 114/2024), la Direttiva attribuisce rilevanza penale anche alle influenze meramente asserite, superando l’attuale esclusione delle ipotesi di millanteria; la mediazione illecita, peraltro, non risulta circoscritta alle ipotesi volte a indurre il pubblico funzionario a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, con conseguente estensione dell’ambito applicativo della norma a condotte più ampie e potenzialmente diversificate;
- le modifiche al regime sanzionatorio in materia di responsabilità penale degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, introducendo nuovi criteri di determinazione della sanzione pecuniaria, del tutto disancorati dal “sistema per quote”: in linea con quanto già previsto dal D.lgs. 211/2025 in materia di sanzioni per la violazione delle misure restrittive EU, la Direttiva anticorruzione impone l’irrogazione di sanzioni proporzionate al fatturato globale (fino al 5%) ovvero, in assenza di un fatturato determinabile, l’applicazione di sanzioni di importo predeterminato e particolarmente afflittive (fino a 40 milioni). Tale impostazione realizza una netta convergenza verso modelli sanzionatori già consolidati nel diritto dell’Unione europea (si pensi al GDPR e alla disciplina antitrust) e comporta ricadute sistematiche rilevanti per l’ordinamento interno, imponendo una revisione complessiva dei criteri di proporzionalità finora elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti.
Per le organizzazioni, la Direttiva rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare in modo strutturale i presidi di integrità, trasparenza e resilienza organizzativa. L’adeguamento alla Direttiva richiede, infatti, un’evoluzione del sistema di governance e di controllo interno, orientata alla prevenzione del rischio corruttivo lungo l’intera catena del valore.
In tale prospettiva, assumono particolare rilievo:
- risk assessment mirati e periodicamente aggiornati, focalizzati sui processi di interazione con la Pubblica amministrazione e sulla selezione, qualificazione e gestione delle terze parti;
- due diligence rafforzata nei confronti di agenti, consulenti, distributori e partner commerciali, con approccio risk-based e adeguata tracciabilità documentale;
- allineamento alle best practice internazionali in tema di compliance anticorruzione (ISO 37001:2025);
- aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, con revisione delle mappature dei rischi e dei controlli specifici sui processi sensibili;
- formazione specialistica rivolta ai vertici aziendali, agli organi di controllo e alle funzioni operative esposte a rischio.
Le società/gli enti che sapranno anticipare il cambiamento e investire nei presidi di prevenzione, optando per modelli di governance più robusti, trasparenti e pienamente allineati alle best practice europee e internazionali, potranno trasformare la compliance in un vantaggio competitivo sostenibile, fondato su fiducia, accountability e reputazione.