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Newsletter 02 set 2022 · Italia

Brevi note sulla riforma del processo Civile

9 min di lettura

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La Legge 26 novembre 2021, n. 206 in materia di riforma del processo civile (di seguito, “Legge delega[1]) ha, quale obiettivi principali, in particolare quelli di semplificare e velocizzare i contenziosi e razionalizzare le procedure del processo civile, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Lo scorso 28 luglio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge delega composto da ben 51 articoli distribuiti in 200 pagine (oltre ad una copiosa relazione tecnica) che passerà all’esame delle Commissioni giustizia delle due Camere per il parere consultivo.
Tale riforma si sostanzia in tre fasi:

  1. 22 giugno 2022: sono entrate in vigore, per i processi iscritti al ruolo da quella data, una serie di norme precettive, senza la necessità di ulteriori interventi normativi, in materia di diritti delle persone e delle famiglie e di esecuzione forzata;
  1. 24 dicembre 2023: entreranno in vigore ulteriori riforme per cui è previsto incarico al Governo;
  1. 24 dicembre 2024: verrà istituito il Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie.

Quanto alla fase i) sono entrate in vigore le disposizioni di cui ai commi dal 27 al 36 dell’articolo 1 in tema dei diritti delle persone e delle famiglie[2] nonché in materia di esecuzione forzata[3].
Quanto alle principali novità che verranno introdotte nella fase ii) dalla Legge Delega si legge:

  1. la rideterminazione della competenza del giudice di pace al fine di ridurre il carico dei Tribunali e l’idea di uniformare il processo avanti al giudice di pace con quello avanti al tribunale in composizione monocratica;
  2. la riduzione dei casi in cui il Tribunale decide in composizione collegiale in considerazione della complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
  3. l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma: divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, allorchè questo abbia comunque raggiunto il suo scopo;
  4. la volontà di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo con accorpamento delle incombenze e dei termini processuali, prevedendo, ad esempio, che:
  • nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda siano esposti in modo chiaro e specifico;
  • nell'atto di citazione sia già contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione;
  • nella comparsa di risposta il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di legge, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
  • l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza, possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali;
  • il convenuto, entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione, possa modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che, entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione, le parti possano replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria; determinare i termini per le memorie istruttorie  in modo tale da permettere la celere trattazione del processo;
  • un termine che non superi i 90 giorni dalla prima udienza per l’assunzione delle prove e la riduzione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie;
  • la soppressione di alcune udienze, fra le quali quella per il giuramento del CTU o quella di precisazione delle conclusioni che verrà sostituita dallo scambio di note scritte con termini predisposti in sede di prima udienza;
  • la riduzione della fase decisionale del processo di primo grado e conseguentemente dei termini per gli scritti difensivi finali[4];
  • il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;
  • nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate (ordinanza reclamabile);
  • nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili, il giudice possa, su istanza di parte, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma (ordinanza reclamabile);
  • la semplificazione delle impugnazioni e la conseguente accelerazione dei termini decisionali;
  • l’introduzione di un procedimento accelerato avanti la Suprema Corte, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;
  • l'introduzione di un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto nuova, di difficile interpretazione e suscettibile di reiterazione, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto;
  1. la volontà, in materia di sfratti, di estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;
  2. l’introduzione di innovazioni nel settore del diritto processuale della famiglia e la creazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, volto anche ad agevolare il giudizio minorile con regole uniformi, organiche e coerenti;
  3. l’introduzione di un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali e con le forze dell’ordine in materia di diritto di famiglia;
  4. l’introduzione di modifiche alla disciplina del processo di esecuzione (es. abrogazione delle disposizioni relative alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva);
  5. il potenziamento della disciplina dei metodi ADR, ossia della negoziazione assistita tramite avvocati (estesa anche alle controversie di lavoro, oltre che alle coppie di fatto in materia di diritto di famiglia), della mediazione e dell’arbitrato, il tutto con incentivi fiscali.

In particolare, lo schema di decreto legislativo interviene in particolare proprio sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, valorizzando e rafforzando gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato.
Si pensi che, nell’ambito della negoziazione assistita, è stata introdotta l’importante previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale. Si tratta di una innovazione importante con impatti anche su un eventuale futuro giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita che contribuisce a realizzare, se non già una vera e propria “giurisdizione forense”, quanto meno una forma di giustizia complementare realizzata attraverso il costruttivo apporto degli avvocati.
Mentre per la mediazione è stata, ad esempio, rideterminata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, estendendola, secondo la scelta ponderata tracciata dalla Legge Delega, alle controversie che investono rapporti di durata quale condizione di procedibilità della domanda.
Infine, per quanto riguarda l’arbitrato, che, costituendo, a pieno titolo, un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, oltre ad ulteriori innovazioni, in attuazione dei principi della Legge Delega.
A commento della pendente riforma, il Ministro Cartabia ha dichiarato che trattasi di “una riforma ambiziosa, che investe ogni aspetto del processo civile e valorizza gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie .. Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici … Ci siamo impegnati con le Istituzioni europee ad abbattere del 40% la durata dei processi in 5 anni” [enfasi aggiunta].
Attendiamo dunque di verificare in concreto la attuazione di tale “ambiziosa” riforma, auspicando che i molteplici obiettivi prefissati possano essere raggiunti in un futuro non troppo prossimo.

 

[1] La Legge reca la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
 

[2] Riguardanti in particolare l’intervento della pubblica autorità a favore dei minori, disciplinando il provvedimento di allontanamento del minore dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, modificandone i presupposti per l’adozione e dettando una disciplina ad hoc del procedimento instaurato a seguito dell’intervento della pubblica autorità; intervenendo sulla disciplina della nomina del curatore speciale minore; sulla negoziazione assistita nell’ambito della crisi del matrimonio per l’affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, etc. 
 

[3] Intervenendo ad esempio sulla disciplina dell’inefficacia del pignoramento presso terzi con l’introduzione dell’obbligo per il creditore procedente di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e di depositare nel fascicolo dell’esecuzione l’avviso notificato, a pena di inefficacia del pignoramento o ancora introducendo il Foro dell’espropriazione forzata di crediti nel caso in cui il debitore sia la P.A da intendersi ora  “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede»

[4] Fase decisoria rimodulata: in caso di discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore ai 30 giorni dall'udienza di discussione; invece se il giudice procede ai sensi dei primi tre commi art. 187 o 188 c.p.c. fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al collegio e assegna alle parti, salvo rinuncia, termini perentori fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

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