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Codice del consumo: le novità in vigore dal 1° gennaio 2022 sulla garanzia dei beni di consumo

A partire dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore le nuove disposizioni relative alla garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo.
Il D. Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), riformando così la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali.
I nuovi articoli 128 - 135 septies del Codice del Consumo si applicheranno ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente al 01/01/2022 tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni mobili materiali.
Sono inclusi nel campo di applicazione anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.

Di seguito alcune delle principali modifiche.

  1. La garanzia di conformità dei beni al contratto viene rafforzata:
  • vengono introdotti analitici requisiti oggettivi e soggettivi per valutare la conformità dei beni oggetto vendita: affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita, entrambe le categorie di requisiti devono essere soddisfatte;
  • se il bene venduto non soddisfa i requisiti oggettivi previsti, il venditore sarà tenuto a dimostrare di aver “specificamente informato” il consumatore di tale scostamento, mentre non sarà più sufficiente eccepire che il consumatore avrebbe potuto conoscere tale scostamento usando l’ordinaria diligenza.

    2. Il regime di responsabilità e garanzia dei beni di consumo del venditore diventa più gravoso:
  • vengono previste apposite disposizioni sui requisiti in materia di beni digitali, tra cui spicca l’obbligo del venditore di provvedere al rilascio di periodici aggiornamenti gratuiti, anche relativi alla sicurezza;
  • viene eliminato il termine di decadenza di 2 mesi per la denuncia dei difetti di conformità gravante sul consumatore;
  • viene estesa ad un anno dalla consegna del bene (anziché i sei mesi previsti dalla disciplina attuale) la presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna.

    3. Gli obblighi derivanti da una eventuale garanzia convenzionale diventano più gravosi. In particolare, se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola il venditore secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale. Ciò vale a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

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Emilio Battaglia
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