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Newsletter 13 apr 2021 · Italia

COVID-19: vaccinazione dei lavoratori e contenimento del virus in azienda

6 min di lettura

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In data 6 aprile 2021, le Parti sociali hanno sottoscritto i Protocolli condivisi per l’attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro e per l’aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus; mentre per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, il Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 ha specificamente previsto degli obblighi vaccinali.

Vaccinazione in azienda

Il Protocollo firmato il 6 aprile 2021 dal Governo, dalle aziende e dai sindacati permetterà la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione in azienda.

I datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento.
Nell’elaborazione dei piani aziendali sarà necessario il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Occorrerà pertanto tenere conto della specificità della realtà produttiva e delle condizioni di esposizione al contagio, con il supporto del medico competente o con altri organismi aziendali.

Questi piani aziendali potranno essere proposti dai datori di lavoro anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza.
Nella presentazione dei piani aziendali il datore di lavoro dovrà specificare il numero di vaccini richiesti dai dipendenti, per consentire all’Azienda Sanitaria la necessaria programmazione e distribuzione.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali e per la somministrazione sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

La raccolta delle adesioni dei lavoratori dovrà essere gestita nel pieno rispetto della scelta volontaria dei dipendenti, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando ogni forma di discriminazione.
Il medico competente dovrà fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato e il triage preventivo sullo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.
La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari e viene eseguita in locali idonei.

Con il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 3 è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.
In alternativa alla vaccinazione in azienda, i datori di lavoro possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, convenzioni con strutture sanitarie private, in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In tal caso gli oneri sono a carico dell’azienda, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL.
Il tempo necessario alla medesima è equiparato a all’orario di lavoro.

Il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

l 6 aprile 2021 è inoltre stato aggiornato il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il documento tiene conto delle misure già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, il 14 marzo e il 24 aprile 2020.
La mancata attuazione del Protocollo e la assenza di condizioni che assicurino ai dipendenti adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro è possibile ricorrere al lavoro agile o da remoto, a soluzioni organizzative straordinarie, nonché agli ammortizzatori sociali con conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

In tale contesto, il Protocollo favorisce il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

Obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari

In considerazione dell’evolversi della epidemia e al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da COVID-19.

La vaccinazione costituisce dunque requisito essenziale per i suddetti lavoratori e solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate, non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario devono trasmettere l'elenco dei propri dipendenti alla regione che, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verifica lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.

In caso di inosservanza ingiustificata dell’obbligo vaccinale, l'azienda sanitaria locale ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato e al datore di lavoro.
Ricevuta tale comunicazione, il datore di lavoro deve adibire i lavorator non vaccinati, ove possibile, a mansioni che non implicano contatti interpersonali né il rischio di diffusione del contagio in qualsiasi altra forma, anche se appartenenti a livelli inferiori rispetto a quelle svolte dal dipendente. In questi casi, il trattamento economico del lavoratore sarà corrispondente alle mansioni esercitate.

Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, al dipendente non sarà riconosciuta la retribuzione fino al 31 dicembre 2021 (o fino al completamento del piano vaccinale nazionale).
 

 

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