Il Decreto-legge n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Di seguito si riportano le principali misure in tema di ammortizzatori sociali COVID e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ammortizzatori Covid e licenziamenti
Il Decreto Fiscale prevede nuove settimane di ammortizzatori sociali per i datori che rientrano nelle tutele del fondo di integrazione salariale (FIS), dei fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del D.lgs. 148/2015) e dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Questi datori, in base all’articolo 8, comma 2, del D.L. 41/2021, avevano già la possibilità di accedere – nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 – ai rispettivi trattamenti per un massimo di 28 settimane complessive. Sono state aggiunte 13 settimane, per il periodo dal 1° ottobre (quindi con effetto retroattivo) al prossimo 31 dicembre: il presupposto è che le 28 settimane già concesse siano state interamente autorizzate.
Il secondo gruppo di aziende che rientra nell’allungamento degli ammortizzatori - per lo stesso periodo - è quello individuato tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco 2007) riconducibile alle aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. In questa ipotesi, la condizione è che l’accesso avvenga al termine del periodo di cassa integrazione salariale ordinaria eventualmente già autorizzato in base all’articolo 50-bis, del D.L. 73/2021, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
In entrambi i casi non è dovuto il contributo addizionale. Si ricorda, però, che le risorse stanziate a finanziamento delle due misure sono limitate (rispettivamente 657,9 milioni di euro e 140,5 milioni di euro) e, pertanto, potrebbero non essere sufficienti a coprire l’intero fabbisogno.
Sul piano operativo, la Cassa integrazione guadagni emergenziale può essere concessa ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale e lavoro (22 ottobre) e le domande vanno inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione ci sarà tempo fino al 30 novembre 2021.
Inoltre, come avvenuto finora, la concessione dei trattamenti è subordinata al divieto di licenziamento, individuale per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivo, per la durata della fruizione degli ammortizzatori stessi.
Fanno eccezione a questa regola generale le ipotesi dei licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa oppure dalla cessazione definitiva connessa alla messa in liquidazione; il fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia prevista la cessazione; la stipula di un accordo collettivo di esodo incentivato.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Decreto Fiscale introduce inoltre importanti novità in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo Art. 13 del D.L. 146/2021 modifica anche il D.lgs. 81/2008 (c.d. “Testo Unico Sicurezza”), sostituendo l’art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori): al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro deve adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% (non più 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso in cui si verifichino le seguenti gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro:
| FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento di sospensione che verrà quindi immediatamente applicato a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Per poter riprendere l’attività è necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione. L’importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
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