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Decreto Legge 91/2014: “Spalma-Incentivi”
Il 25 giugno 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 91/2014 cd “spalma-incentivi” (di seguito “Decreto”).
Di seguito una breve descrizione delle principali novità introdotte dal Decreto.
L’articolo 23 del Decreto individua i beneficiari delle misure introdotte, prevedendo una redistribuzione degli oneri tariffari, a beneficio degli utenti in media e bassa tensione con potenza allacciata superiore a 16,5 kW, esclusi clienti residenziali e l'illuminazione pubblica. L’attuale assetto prevede che i consumatori connessi ai sistemi semplici di produzione e consumo siano esenti dal pagamento degli oneri di sistema per l’energia autoprodotta.
L’articolo 24 del Decreto prevede invece che i predetti consumatori contribuiscano agli oneri generali di sistema in misura pari al 5% dei corrispondenti importi dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
L’ articolo 26 prevede poi una rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW di potenza. A partire dal 1 gennaio 2015, le tariffe saranno rimodulate su 24 anni anziché su 20 e la percentuale di riduzione sarà quella definita dalla seguente tabella.
Periodo di incentivazione (anni) | Riduzione percentuale incentivo |
12 | 25% |
13 | 24% |
14 | 22% |
15 | 21% |
16 | 20% |
17 | 19% |
18 | 18% |
oltre 19 | 17% |
Per garantire la sostenibilità finanziaria delle operazioni, gli operatori potranno accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo spettante al 1 gennaio 2015 e l’incentivo rimodulato, “sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o garanzia concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti". Le Regioni e gli enti locali devono adeguare alla rimodulata durata dell’incentivo la validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici (articolo 25 comma 6).
Qualora il produttore non voglia allungare il periodo di corresponsione dell’incentivo, egli subirà una riduzione dell'8% dell'incentivo per la durata residua del periodo di incentivazione. L’opzione può essere esercitata fino al 30 novembre 2014 e la riduzione partirebbe dal 1° gennaio 2015.
Inoltre, il comma secondo dell’articolo 26 prevede che a partire dal secondo semestre 2014, il GSE erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili pari al 90% della producibilità media ed effettuerà un conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. In pratica i proprietari di impianti FV garantiranno, a loro spese, una sorta di anticipo di cassa al Gestore dei Servizi Energetici.