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Newsletter 27 ott 2022 · Italia

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 – le nuove disposizioni in materia di arbitrato

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Con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (il “Decreto 149/2022”) il Governo italiano ha apportato significative modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile (“cpc”) che regolano il processo arbitrale. Le nuove previsioni riguardano vari aspetti del procedimento, come ad esempio l’indipendenza e la ricusazione degli arbitri, il potere di concedere misure cautelari, nonché il riconoscimento di lodi stranieri. Alcune modifiche introdotte dal Decreto 149/2022 sostanzialmente integrano la disciplina del cpc con quanto già previsto dai regolamenti delle più importanti istituzioni arbitrali – ad esempio in tema di indipendenza degli arbitri - e troveranno applicazione agli arbitrati c.d. “ad hoc”.
 
Tra le novità di maggiore interesse si notano, in particolare, le seguenti:


1. viene introdotto l’obbligo degli arbitri di rendere, contestualmente all’accettazione dell’incarico, una dichiarazione di indipendenza che indichi ogni circostanza rilevante ai fini della possibile ricusazione, ovvero la relativa insussistenza. Con specifico riferimento alla ricusazione, il Decreto 149/2022 introduce, inoltre, una nuova fattispecie, che consiste nella sussistenza di “altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro”;

2. contrariamente alla disciplina previgente, il Decreto 149/2022 concede adesso espressamente alle parti la possibilità di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari. Nello specifico la nuova disciplina prevede che:

  • la facoltà di attribuire poteri cautelari agli arbitri deve essere esercitata dalle parti con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale e la competenza cautelare attribuita in tal modo agli arbitri sarà esclusiva. Sarà, pertanto, opportuno considerare il tema dell’attribuzione di poteri cautelari agli arbitri già al momento della redazione della convenzione di arbitrato. Le domande cautelari formulate prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, andranno, invece, proposte al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito;
  • il provvedimento di ammissione delle misure cautelari potrà essere impugnato dinanzi alla corte d’appello nel cui distretto in cui si trova la sede dell’arbitrato, per gli stessi motivi per i quali CPC ammette l’impugnazione del lodo e per contrarietà all’ordine pubblico;
  • l’attuazione delle misure cautelari avverrà sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

 
3. viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce alle parti la facoltà di indicare, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicheranno le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili;

4. viene espressamente previsto che il decreto di riconoscimento del lodo straniero ne dichiarerà l’efficacia “immediatamente esecutiva”. Tale efficacia potrà essere sospesa in pendenza del giudizio di opposizione al riconoscimento qualora ricorrano gravi motivi. Le modifiche appena descritte rappresentano una significativa innovazione rispetto al sistema previgente. Con l’applicazione delle nuove disposizioni, infatti, la parte istante per il riconoscimento non dovrà più attendere che la efficacia esecutiva del lodo sia pronunciata nel corso del successivo procedimento di opposizione. 
  
5. viene accorciato da un anno a sei mesi il termine per l’impugnazione del lodo ai sensi    dell’art. 828 cpc.  

Le disposizioni del Decreto 149/2022 avranno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti.

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