Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 18/2025 recante le “modalità attuative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali” in attuazione della previsione della Legge di Bilancio n. 213/2023 che ha introdotto all’art. 1, commi da 101 a 112, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi per la copertura di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (come meglio definiti dal decreto) da cinque categorie di rischi: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Tale obbligo, come confermato all’art. 1 del decreto attuativo rubricato “Definizioni e ambito di applicazione” grava sulle imprese con sede legale in Italia e sulle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, con espressa esclusione delle imprese agricole e delle imprese i cui immobili siano gravati da abuso edilizio.
È pertanto stabilito dal legislatore un duplice obbligo, per le imprese di dover contrarre una polizza a copertura delle calamità naturali definite all’art. 3 del decreto quali “alluvioni, inondazioni ed esondazioni; sismi; frane” e per le imprese di assicurazione di dover fornire una copertura assicurativa con ad oggetto “i danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi calamitosi di cui all’art. 3 del decreto” (art. 1, comma 4 lett. d) del decreto).
I termini di adeguamento per i soggetti destinatari del decreto sono molto ristretti (“entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto” ex art. 11, comma 1) ossia, entro e non oltre il 31 marzo prossimo, con una riduzione del regime transitorio per le imprese di assicurazione dai canonici 90 giorni, al termine più breve e stringente di 30 giorni.
Nonostante le tempistiche ridotte per procedere all’adeguamento al decreto, questo chiarisce però i termini per la determinazione dei premi e la capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese di assicurazione.
Il legislatore ha infatti confermato quanto previsto in tema di quantificazione del premio assicurativo, prevendendo che il calcolo dello stesso debba essere determinato in misura proporzionale agli eventi calamitosi suscettibili di indennizzo, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, oltre a prevedere l’obbligo di aggiornamento periodico dei premi in osservanza del principio di mutualità (art. 4).
Inoltre, le imprese di assicurazione soggette al “dovere di assicurare” sono meglio identificate nelle imprese abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Queste ultime saranno tenute a definire, con riferimento ai complessivi rischi da assumere, la propria propensione al rischio in coerenza con il “fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza del rischio” (art. 5). Tali limiti di tolleranza dovranno essere aggiornati con cadenza almeno annuale rispetto all’intero portafoglio di rischi acquisiti (tenuto conto della possibile cessione del rischio a SACE S.p.A.) e, una volta raggiunto tale limite, le imprese di assicurazione non saranno più soggette ad alcun obbligo di assumere ulteriori rischi all’interno del territorio italiano, salvo darne immediata comunicazione all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul proprio sito web.
Chiariti dunque gli obblighi introdotti con l’introduzione del presente decreto attuativo e l’ambito di applicazione dello stesso, il legislatore ha altresì determinato nuove direttive in materia di calcolo dell’entità del danno indennizzabile, dei massimali e limiti di indennizzo, distinguendo tra le diverse fasce di rischio come segue:
- fino a 1 milione di euro: limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- da 1 milione a 30 milioni: scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile, limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
- superiore a 30 milioni: la determinazione del danno indennizzabile, massimali e limiti di indennizzo sono lasciate alla libera negoziazione delle parti;
il tutto con alcune specifiche: i) per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato; ii) in caso di un contratto di assicurazione stipulato in forma collettiva le classi di rischio individuate corrisponderanno all’applicazione di massimali differenziati secondo le diverse esigenze di copertura.
Stante il potenziale rischio imposto di fatto alle compagnie assicurative, al fine di garantire la solidità patrimoniale delle stesse, il legislatore ha introdotto una partnership pubblico-privato per la quale SACE S.p.A. ha la facoltà di prendersi carico, in forma di riassicurazione, fino al 50% dei rischi delle compagnie ma entro e non oltre 5 miliardi di euro annui nel triennio 2024-2026 (art. 1 comma 108, della Legge di Bilancio 213/2023).
Con il presente decreto è stato ulteriormente chiarito che “nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A., le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni, ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni catastrofali al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese” (art. 9), con l’espressa esclusione della polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore del presente decreto beneficianti del regime transitorio di adeguamento.
Infine, si segnala che, per le polizze catastrofali già attualmente in essere, il legislatore ha previsto che, rispetto a tali polizze, l’entrata in vigore del presente decreto decorra a partire dal primo rinnovo o dalla prima quietanza utile di queste ultime (art. 11, comma 2).
Qualsiasi ulteriore chiarimento o regolamentazione di quanto non espressamente previsto dal decreto potrà essere rinviato alle disposizioni in materia presenti nel codice civile e regolamentazione IVASS.