Autori
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 1° dicembre 2022, ha approvato in esame preliminare il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, c.d. “Direttiva Omnibus”.
Il testo approvato dal CdM prevede significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”, amplia la tutela fornita ai consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere e prevede inoltre una revisione generale dell’impianto sanzionatorio.
Tra le principali disposizioni da segnalare:
- gli annunci di riduzione del prezzo di un bene devono indicare anche quello praticato nei 30 giorni precedenti; fanno eccezione i prodotti presenti sul mercato da meno di 30 giorni e quelli deperibili;
- tra le pratiche ingannevoli vengono incluse anche le seguenti;
- la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche;
- la mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una migliore classificazione dei prodotti;
- la rivendita di biglietti per eventi, quando siano stati acquistati utilizzando strumenti automatizzati;
- l’utilizzo di recensioni di prodotti false o delle quali non è stata verificata l’autenticità.
- il consumatore può adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali;
- il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti viene prolungato a 30 giorni;
- il regime sanzionatorio è stato particolarmente inasprito:
- viene elevato a 10 milioni di Euro (rispetto ai precedenti 5 milioni) il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta e inottemperanza ai provvedimenti di urgenza, a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e agli impegni assunti;
- in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale sarà, invece, pari a 2 milioni di Euro);
- in caso di violazioni in materia di clausole vessatorie, viene prevista una sanzione da 5.000 a 10 milioni di Euro.
Il testo del provvedimento passerà ora al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, per essere poi approvato in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.