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Newsletter 11 mar 2026 · Italia

Recepimento della Direttiva “Empowering Consumers” in Italia: D.Lgs. 30/2026 e novità su Green Claims, durabilità dei prodotti e informazioni precontrattuali

5 min di lettura

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Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 30/2026. Il decreto recepisce nell'ordinamento italiano – in modo sostanzialmente fedele e senza scostamenti di rilievo rispetto al testo europeo – la direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva "Empowering Consumers"). Le nuove disposizioni, che si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026, apportano modifiche significative al Codice del consumo, incidendo in modo rilevante sulla comunicazione ambientale delle imprese e sulla tutela dei consumatori. Tra le principali novità, il decreto codifica nell'ordinamento italiano la pratica del greenwashing come pratica commerciale scorretta e introduce definizioni puntuali dei c.d. green claims, fornendo così un quadro normativo organico a una materia fino ad oggi priva di una disciplina legislativa specifica.

Nuove definizioni in materia di comunicazione ambientale

Il decreto introduce nel Codice del consumo una serie di definizioni fondamentali per la regolamentazione della comunicazione ambientale. Tra queste:

  • "asserzione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale qualsiasi messaggio o rappresentazione, anche visiva o simbolica, che affermi o implichi che un prodotto, una categoria di prodotto, una marca o un operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente, oppure sia meno dannoso rispetto ad altri;
  • "asserzione ambientale generica": qualsiasi asserzione ambientale, formulata per iscritto o in forma orale (anche attraverso media audiovisivi), che non sia inserita in un'etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non sia fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
  • "etichetta di sostenibilità": qualsiasi marchio di fiducia, di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali;
  • "sistema di certificazione": un sistema di verifica da parte di terzi che certifica la conformità di un prodotto, un processo o un'impresa a determinati requisiti, consentendo l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità.

Ampliamento delle pratiche commerciali scorrette

Il decreto interviene ampliando in modo significativo il catalogo delle pratiche commerciali scorrette. In particolare, diventano sanzionabili, tra le altre, le seguenti condotte:

  • la formulazione di asserzioni ambientali relative a prestazioni ambientali future non supportate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze precise, periodicamente verificato da un terzo indipendente;
  • l'esibizione di etichette di sostenibilità che non siano basate su un sistema di certificazione o non siano stabilite da autorità pubbliche;
  • la formulazione di asserzioni ambientali generiche (quali "eco-friendly", "green", "a impatto zero") per le quali il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
  • le asserzioni ambientali riguardanti il prodotto o l'attività nel suo complesso quando in realtà riferite soltanto a un aspetto parziale;
  • le asserzioni di impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra basate sulla mera compensazione delle emissioni (offsetting);
  • la presentazione come tratti distintivi dell'offerta di requisiti che sono in realtà imposti per legge a tutti i prodotti della stessa categoria.

Obsolescenza programmata e durabilità

Il decreto introduce, inoltre, nuove fattispecie di pratiche commerciali sleali in ogni caso vietate, volte a contrastare l'obsolescenza programmata e a promuovere la durabilità dei prodotti. Tra queste:

  • l'omessa informazione al consumatore circa l'impatto negativo di un aggiornamento software sulla funzionalità dei beni con elementi digitali;
  • la presentazione come necessario di un aggiornamento software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
  • qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità;
  • le false asserzioni sulla durabilità dei beni o sulla loro riparabilità;
  • l'induzione del consumatore a sostituire materiali di consumo prima del necessario;
  • l'omessa o falsa informazione sulla compatibilità con materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.

Obblighi informativi precontrattuali

Il decreto rafforza gli obblighi informativi precontrattuali a carico degli operatori economici, sia per i contratti negoziati nei locali commerciali sia per i contratti a distanza. In particolare:

  • è introdotto l'obbligo di fornire un promemoria della garanzia legale di conformità, comprensivo della durata minima di due anni, tramite un avviso standard, il cui formato e contenuto sono definiti dal Codice del consumo;
  • ove il produttore offra una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, per l'intero bene e di durata superiore a due anni, deve esserne data informazione tramite un'etichetta armonizzata;
  • deve essere comunicato il periodo minimo durante il quale saranno forniti aggiornamenti software per i beni con elementi digitali;
  • ove applicabile, deve essere indicato l'indice di riparabilità del bene o, in alternativa, informazioni sulla disponibilità, costo stimato e procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio, sulla disponibilità di istruzioni di riparazione e manutenzione, e sulle restrizioni alla riparazione.

Implicazioni per le imprese

Alla luce della nuova normativa, le imprese che comunicano caratteristiche ambientali dei propri prodotti, nonché quelle che commercializzano beni con elementi digitali, dovranno adeguare i propri processi e la propria comunicazione commerciale entro il 27 settembre 2026. In particolare, sarà necessario:

  • verificare che ogni asserzione ambientale sia supportata da dati e prove verificabili e che le eventuali asserzioni ambientali generiche siano supportate da un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
  • evitare asserzioni di neutralità climatica o di impatto ambientale nullo o ridotto basate sulla mera compensazione delle emissioni;
  • assicurarsi che le etichette di sostenibilità utilizzate siano fondate su sistemi di certificazione conformi ai requisiti previsti dalla nuova normativa;
  • aggiornare la documentazione precontrattuale, le comunicazioni online, le etichette e i materiali promozionali per includere le nuove informazioni obbligatorie (avviso armonizzato sulla garanzia legale, etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, indice di riparabilità o informazioni alternative sulla riparazione, informazioni sugli aggiornamenti software);
  • rivedere le politiche relative agli aggiornamenti software e ai materiali di consumo, assicurando piena trasparenza verso il consumatore sugli effetti degli aggiornamenti e sulla compatibilità con componenti non originali.
     
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