Lo scorso 18.11.2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva n. 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Product Liability Directive” – “PLD”) che gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno recepire entro il 09 dicembre 2026 e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo tale data.
Tale direttiva risponde alle esigenze dettate dagli sviluppi legati alle nuove tecnologie (in primis l’Intelligenza artificiale), dai nuovi modelli di economia circolare e dalle problematiche legate alla globalizzazione delle supply chain.
Tra le principali novità apportate dalla PLD spiccano:
- l’ampliamento della nozione di “prodotto” che comprenderà ora ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi, nonché i file per la fabbricazione digitale e il software (art. 4 n. 1);
- l’ampliamento dei danni risarcibili, con l’inclusione dei danni psicologici se riconosciuti da un punto di vista medico (art. 6, co. 1 lett. a) e la distruzione o corruzione di dati
- la valutazione dei richiami del prodotto o di altri interventi pertinenti dell’Autorità competente o dell’operatore economico - tra cui il Fabbricante del prodotto (art. 7, lett. g) – ai fini del giudizio di difettosità del prodotto sebbene si escluda che essi possano avere valore di presunzione legale (considerando n. 34);
- l’estensione del novero dei soggetti responsabili del danno da prodotti difettosi ad ogni soggetto che partecipi al processo produttivo: fabbricante del prodotto (art. 8, co. 1 lett. a), fabbricante di un componente difettoso integrato in un prodotto (art. 8, co. 1 lett. b) nonché importatore del prodotto o del componente difettoso e rappresentante autorizzato o fornitore dei servizi di logistica nel caso di fabbricante stabiliti al di fuori dell’Unione Europea (art. 8, co. 1 lett. c) e infine – ma non ultimo - fornitore di piattaforme online (art. 8, co. 4).
Viene altresì prevista (art. 8, co. 2) la responsabilità del soggetto che apporta modifiche sostanziali al prodotto se tali modifiche sono effettuate al di fuori del controllo del fabbricante originario (si pensi ai prodotti ricondizionati).
La PLD presenta inoltre delle interessanti previsioni di carattere processuale, tra cui:
- l’obbligo per l’operatore economico convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni di divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, sempre che la domanda si fondi su fatti e prove idonee a sostenerne la sua plausibilità (art. 9, co. 1);
- in generale, un’attenuazione dell’onere probatorio in capo al danneggiato. La Direttiva, infatti, prevede una serie di presunzioni circa la sussistenza del difetto nell’ipotesi, ad esempio di: i) mancata divulgazione degli elementi di prova da parte dell’operatore economico (art. 10, co. 2, lett. a), ii) riscontro di difficoltà eccessive da parte del danneggiato, a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il difetto e/o il nesso di causa fra difetto e danni (art. 10, co. 4 lett. a), iii) prova da parte del danneggiato della mera probabilità che il prodotto sia difettoso o della sussistenza del nesso di causa fra difetto e danni (art. 10, co. 4 lett. a);
- l’estensione del termine di decadenza a 25 anni nell’ipotesi in cui il danneggiato dimostri di non aver potuto avviare un procedimento risarcitorio entro il termine ordinario di decadenza di 10 anni a causa del periodo di latenza delle lesioni personali (art. 17, co. 2).