L'art. 58 del Dlgs n. 546/1992 è stato recentemente modificato dal Dlgs n. 220/2023: la modifica ha precluso ai giudici di secondo grado di fondare la propria decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo talune eccezioni espressamente previste.
l novellato art. 58, comma 1, del "codice di procedura" tributaria (Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal Dlgs 30 dicembre 2023, n. 220, in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, stabilisce che in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
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Articolo pubblicato su Modulo24 Contenzioso Tributario IlSole24Ore