L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 148/2024 pubblicata l’11 luglio 2024, conferma l’applicazione del regime di esenzione - introdotto dall’art. 1, comma 633, L. n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”) - per dividendi e plusvalenze di fonte italiana derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate conseguite da fondi di investimento esteri, come meglio nel seguito definiti.
Preliminarmente occorre infatti rammentare che la richiamata Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il regime di esenzione per i redditi di fonte italiana, consistenti in dividendi e plusvalenze (ovvero minusvalenze) derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero che:
· sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni; e che
· sono conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (“Direttiva UCITS”), oppure non sono conformi a quest’ultima direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (“Direttiva AIFM”).
La modifica normativa era stata introdotta a decorrere dal 2021 per rimuovere le disparità di trattamento fra i fondi di investimento di diritto italiano e quelli di diritto estero, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 63 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in merito alla libera circolazione di capitali che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri dell’Unione, nonché tra Stati membri e paesi terzi, salve le possibilità di deroga ammesse dall’art. 65 TFUE.
La risposta dell’Agenzia è specificamente riferita ad un caso relativo all’esenzione di una plusvalenza, ma i chiarimenti forniti valgono, ovviamente, anche ai fini dell’esenzione dei dividendi e meritano attenzione quanto meno per altri due aspetti.
Quello di maggior interesse attiene al fatto di essersi espressa circa la corretta qualificazione di OICR di diritto estero non conformi alla Direttiva UCITS che possono beneficiare dell’esenzione di cui alla norma in questione. Difatti, la risposta rammenta che in presenza di fondi di investimento alternativi (“FIA”) non conformi alla Direttiva UCITS istituiti in base a leggi di diritto estero, potrebbe essere non agevole la verifica del soddisfacimento dei requisiti di comparabilità con gli OICR italiani proprio perché istituiti in base a leggi di altro stato. A tal proposito l’Agenzia “ritiene, in linea generale, che la presenza di un FIA nel registro centrale pubblico gestito dall'ESMA [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nota anche come AESFEM, ndr] possa essere considerato, ai fini delle disposizioni fiscali in esame, un elemento atto a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo”.
Tale conclusione deriva dal fatto che l’articolo 7, paragrafo 5, della Direttiva AIFM stabilisce che l’ESMA deve mantenere un registro centrale pubblico di tutti i gestori, autorizzati ai sensi della medesima Direttiva AIFM, che reca anche un elenco dei FIA gestiti e/o commercializzati nell’Unione da ciascun gestore.
L’approccio proposto dall’Agenzia è da accogliere con favore poiché fornisce un elemento chiaro di riscontro che potrebbe ridurre le ipotesi in cui si renda necessario ricorrere alla presentazione di un interpello per la verifica del soddisfacimento dei requisiti soggettivi necessari per l’applicazione del regime di esenzione in questione.
Da ultimo, l’Agenzia conferma quanto già precisato in occasione di precedenti interpelli pubblicati, affermando che “è necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti”.
I cookie dei social media raccolgono informazioni sulla condivisione, da parte tua, di contenuti presenti sul nostro sito web, tramite i social media, o analytics per analizzare la tua navigazione tra i vari strumenti presenti sui sociali media o tra le nostre campagne sui social media e i nostri siti web. In questo modo ottimizziamo il mix di canali tramite il quale forniamo i nostri contenuti. I dettagli relativi agli strumenti in uso sono riportati nella nostra privacy policy.