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E-commerce e nuovi obblighi informativi precontrattuali: attuazione della Direttiva Omnibus

20 Mar 2023 Italia 2 min di lettura

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Con Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023, l’Italia ha finalmente completato il processo di implementazione della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva Omnibus”), per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Il Decreto attua una significativa revisione di alcuni meccanismi regolati dal Codice del Consumo. Questa prima nota esamina le modifiche relative ai nuovi obblighi informativi precontrattuali a carico delle piattaforme di vendita online; con note di prossima pubblicazione saranno illustrati il nuovo sistema sanzionatorio e le novità in materia di diritto di recesso.

Nella nuova nomenclatura consumeristica, il mercato online è un servizio che utilizza un software, compresi i siti web o parti di essi o applicazioni, gestiti da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza.

Il fornitore del mercato online è obbligato a trasmettere al consumatore, prima del perfezionamento del vincolo contrattuale, le informazioni principali relative al rapporto contrattuale. In conseguenza dell’attuazione della Omnibus, le piattaforme sono onerate da obblighi informativi supplementari. Più precisamente, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta sul mercato online, il professionista è tenuto ad indicare in modo chiaro, comprensibile ed appropriato al mezzo di comunicazione:

  • l’indirizzo geografico dove esso è stabilito, il numero di telefono e l’indirizzo elettronico (informazioni finora non obbligatorie); tutti i mezzi di comunicazione indicati devono consentire al consumatore di contattare il professionista rapidamente ed in modo efficace; 
  • i criteri in base ai quali le offerte di altri prodotti venduti sulla piattaforma sono illustrate, organizzate o presentate al consumatore quale risultato delle sue ricerche (ad esempio “prodotti simili”, “altri utenti hanno visto anche…” “ti potrebbe interessare anche …”);
  • se il terzo che offre i beni o servizi sulla piattaforma di e-commerce è un professionista o meno e, in tale ultimo caso, che al contratto non si applicano le norme sulla tutela dei consumatori.

Le modifiche introdotte non pregiudicano il regime di responsabilità nei confronti del consumatore che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto.

I nuovi obblighi informativi saranno in vigore a partire dal 2 aprile 2023.

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