L’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha dettato specifiche disposizioni in ambito societario dirette a mitigare talune problematiche sorte nel contesto emergenziale scaturito dall’epidemia da COVID-19.
Termine per l’approvazione del bilancio
In deroga alle disposizioni del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Intervento mediante mezzi di telecomunicazione ed esercizio del voto a distanza
Le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Presidente e segretario non nello stesso luogo
Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, che devono tuttavia garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Il decreto ha inoltre chiarito che non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario o del notaio (in linea con la recente massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell’11 marzo 2020).
Decisioni per iscritto per le S.r.l.
Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga al dettato del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Società quotate
È data facoltà alle società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Durata
Tali previsioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
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