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Newsletter 17 mar 2025 · Italia

Finanziamenti cross-border a medio-lungo termine: la Cassazione introduce il principio “look-through”

3 min di lettura

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La recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 4427 del 20.02.2025 segna un importante novità in materia di esenzione da ritenute sugli interessi relativi a finanziamenti a medio-lungo termine di cui all’art. 26 comma 5-bis del DPR 600/73.

La controversia di cui la Suprema Corte si è occupata è relativa ad un finanziamento erogato da una società residente in Lussemburgo (“la controllante” - entità non inclusa nell’elenco dei soggetti aventi diritto all’esenzione di cui all’art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73) alla sua controllata italiana (senza applicazione della ritenuta in applicazione del regime di esenzione prevista dalla Direttiva interessi e canoni), nel contesto del quale la controllante aveva ottenuto i fondi necessari per finanziare la società operativa italiana dall’unico azionista, un fondo d'investimento anch'esso lussemburghese. Quest'ultimo, che adottando un approccio look-through risultava il beneficiario effettivo degli interessi, rientrava invece tra i soggetti aventi diritto all’esenzione da ritenuta sugli interessi in qualità di investitore istituzionale sottoposto a vigilanza.

Confutando espressamente la consolidata prassi di segno opposto, i giudici di legittimità hanno declinato il principio di diritto secondo cui i requisiti soggettivi per beneficiare dell’esenzione in parola non vanno verificati in capo al percipiente diretto, bensì al beneficiario effettivo (nella fattispecie, fuor di discussione, il fondo lussemburghese).

La Suprema Corte ha quindi affermato che sebbene l'art. 26, comma 5 del DPR 600/73 menzioni gli interessi “corrisposti” alla propria controparte (suggerendo un rapporto diretto tra finanziatore e finanziato), il comma 5-bis deroga richiedendo di verificare i requisiti soggettivi direttamente in capo al beneficiario effettivo del flusso reddituale (seguendo un approccio look-through).

L’argomento di fondo è che il beneficio fiscale deve essere legato al concetto di "beneficiario effettivo" e non al mero incasso formale degli interessi. Questo principio emerge sia dal Commentario all’art. 11 del Modello OCSE sia dall'art. 1 del TUIR che collega la tassazione al "possesso" reale del reddito. In secondo luogo, il principio elaborato dal Suprema Corte risulterebbe coerente con la finalità dell'art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73, che mira a facilitare l'accesso al credito per le imprese italiane eliminando l'imposizione fiscale sugli interessi pagati a finanziatori esteri qualificati.

Seguendo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, si rischierebbe di compromettere lo scopo della norma e di incentivare strutture potenzialmente artificiose, in cui un soggetto estero che possiede formalmente i requisiti per l'esenzione viene interposto come percettore diretto, limitandosi a mera “conduit company” mediante il trasferimento del flusso reddituale ad un terzo che, se li avesse incassati direttamente, non avrebbe potuto usufruire dell’esenzione.

Pertanto, sebbene sia doveroso precisare che una rondine non faccia primavera, questa pronuncia segna un importante passo in avanti per gli operatori del mercato dei capitali, riconoscendo l’applicazione del regime di esenzione in oggetto a quegli intermediari esteri che possono accedere al mercato del credito italiano solo attraverso le cosiddette strutture di sub-participation.

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