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Newsletter 27 set 2021 · Italia

Green pass: allo stato sanzioni penali soltanto se il green pass è falso

2 min di lettura

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In data 22 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto - Legge del 21 settembre 2021, n. 127, che prevede l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.
In particolare, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) è previsto che nel settore pubblico e nel settore privato:

  • per accedere al luogo di lavoro, il personale ha l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID – 19;
  • il personale privo del green pass è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

In caso di violazione delle disposizioni normative in materia di green pass, il Prefetto applica al trasgressore la sanzione amministrativa per l’importo da Euro 600,00 a Euro 1.500,00.
A loro volta, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che i dipendenti siano in possesso del green pass, individuando entro il 15 ottobre 2021 le modalità per il relativo accertamento e i soggetti incaricati.
In caso di violazione di tali obblighi, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 (resta da chiarire se la sanzione faccia riferimento a ciascun dipendente non verificato).
Ben diverse sono le conseguenze nel caso in cui un soggetto falsificasse il Green pass o utilizzasse un Green pass falso o di altra persona, poiché in tali casi si applicheranno le sanzioni penali previste dal nostro ordinamento per simili condotte, ossia:

  • nel caso di falsificazione del Green pass, viene integrato il reato di cui all’art. 482 cod. pen. (Falsità materiale commessa dal privato) che punisce il soggetto privato che abbia falsificato un certificato con la reclusione da quattro mesi a due anni;
  • nel caso di utilizzo di un Green pass falso, l’utilizzatore è punito per il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) con la pena della reclusione da due mesi a due anni;
  • nel caso di utilizzo del Green pass di un’altra persona, l’utilizzatore è punito per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) con la reclusione fino a un anno.
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