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Il Decreto Energia rinnova i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate

07 Mar 2022 Italia 3 min di lettura

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Con il decreto n. 17/2022 sono stati riaperti i termini per avvalersi del regime speciale che consente la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenute al di fuori dell’attività di imprese.

La rivalutazione - i cui termini sono stati rinnovati di volta in volta negli anni precedenti, e che a sorpresa non erano stati riaperti dalla Legge di Bilancio 2022 - è di interesse per i contribuenti che intendano trasferire dette partecipazioni, in quanto influisce sulla determinazione della plusvalenza tassabile in caso di cessione.

Nel regime ordinario vigente, la cessione di una partecipazione comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 26% sull’eventuale plusvalenza, da calcolarsi come differenza tra (i) il corrispettivo percepito e (ii) il costo fiscalmente riconosciuto.

Il regime speciale consente l'incremento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione fino al suo valore di mercato, subordinatamente al pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 14%.

Per avvalersi della rivalutazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni e assolti i seguenti adempimenti:

  • la partecipazione deve essere rappresentata da azioni o quote di società italiane o estere
  • il contribuente deve possedere la partecipazione al 1° gennaio 2022
  • una perizia di stima del valore di mercato della partecipazione al 1° gennaio 2022 deve essere redatta da un revisore contabile italiano o da un consulente abilitato e giurata entro il 15 giugno 2022
  • l'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 15 giugno 2022 interamente ovvero limitatamente alla prima di tre rate annuali (con applicazione di interessi sulla seconda e terza rata).

L'imposta sostitutiva con aliquota del 14% si applica sull'intero ammontare del valore di mercato della partecipazione, così come risultante dalla perizia. Si rende quindi opportuno effettuare un calcolo di convenienza per confrontare l’impatto derivante dall’applicare l'aliquota del 14% sul valore di mercato e l'aliquota del 26% sulla sola plusvalenza.
Il regime fiscale speciale può essere adottato dai seguenti contribuenti:

  • persone fisiche residenti in Italia che agiscono al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa
  • società di persone ed enti non commerciali italiani, se le partecipazioni sono detenute al di fuori dell'esercizio d’attività d'impresa
  • persone fisiche non residenti in Italia che non hanno una stabile organizzazione in Italia.

Per le persone fisiche non residenti in Italia, l'opzione per la rivalutazione è utilizzabile sia in vigenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, qualora la potestà impositiva sia attribuita all'Italia, sia in assenza di una Convenzione tra l'Italia (Stato della fonte del reddito) e lo Stato di residenza del soggetto che detiene le partecipazioni italiane.

Siamo a completa disposizione per fornirvi ogni ulteriore informazione utile a verificare le implicazioni della riapertura dei termini rispetto al Vostro caso concreto e personale.

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