Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (DL 63/2024) recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” è stato convertito nella Legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 13 luglio 2024 ed entrata in vigore il 14 luglio u.s. (la “Legge n. 101/2024”, insieme al DL 63/2024 il “DL Agricoltura”).
L’art. 5 comma 1 del DL Agricoltura, introduce il nuovo comma 1-bis nell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, prevedendo che l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti sia ammessa esclusivamente su determinate aree, individuate tra quelle attualmente già qualificate idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8 del D. Lgs. n. 199/2021. Nello specifico, progetti con moduli a terra potranno realizzarsi solo:
· nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata (art. 20, comma 8, lett. a));
· nelle cave e nelle miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (art. 20, comma 8, lett. c));
· nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali (art. 20, comma 8, lett. c-bis));
· nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (art. 20, comma 8, lett. c-bis.1));
· in assenza di vincoli paesaggistici e culturali: i) nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2); ii) nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 3).
Le suddette restrizioni non si applicano e pertanto è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nel caso di:
· progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
· progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
· progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Il comma 2 dell’art. 5 al DL Agricoltura fa salvi i progetti per i quali sia stata già avviata, alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura, almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.
Vale infine la pena segnalare un’ulteriore importante novità introdotta dall’art. 5, comma 2-bis. Ai sensi di tale nuova previsione, i contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione FER ricadenti su aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 199/2021, non potranno avere una durata inferiore a sei anni, con un rinnovo previsto per ulteriori sei anni, alla scadenza del quale le parti potranno pattuire il rinnovo a nuove condizioni. Inoltre, laddove le parti abbiano concordato una durata inferiore, o non l’abbiano concordata affatto, la durata del contratto si intenderà pari a sei anni.
La disciplina prevista al comma 2-bis è applicabile anche ai contratti non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della Legge n. 101/2024, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi entro i 60 giorni successivi a tale data.
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