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Il Greenwashing nel settore Automotive

15 ott 2026 Italia 4 min di lettura

Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (di seguito, il “Decreto”), che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 (c.d. Direttiva “Empowering Consumers”) e modifica il Codice del consumo. La riforma incide su due fronti: da un lato, codifica il greenwashing come pratica commerciale scorretta e introduce nuove pratiche vietate in materia di durabilità e obsolescenza programmata; dall’altro, rafforza gli obblighi informativi precontrattuali a carico dei professionisti/operatori economici.

1. NUOVE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Il Decreto amplia il catalogo delle pratiche commerciali scorrette, codificando il greenwashing, con impatto diretto sulla comunicazione commerciale dei Dealer (anche con riferimento a veicoli elettrici e ibridi). In particolare, è ora sanzionabile il professionista che:

  • formula claim ambientali relativi a prestazioni future non supportati da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e scadenze precise, l’indicazione delle risorse allocate, verifiche periodiche da parte di un terzo indipendente e la pubblicazione dei relativi risultati a beneficio dei consumatori;
  • pubblicizza come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa;
  • esibisce un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche;
  • formula un’asserzione ambientale generica (quali “eco-friendly”, “green”, “a impatto zero”) per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
  • formula un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;
  • asserisce, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di tali emissioni (offsetting);
  • presenta requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

2. NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI

I nuovi obblighi informativi si applicano a tutti i contratti di vendita di beni tra professionista e consumatore, sia a quelli conclusi nei locali commerciali sia a quelli conclusi a distanza.

Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, il Dealer deve informarlo:

  1. dell’esistenza della garanzia legale di conformità: il contenuto della garanzia resta invariato, ma la modalità di informazione è ora standardizzata mediante l’Avviso armonizzato europeo, da esporre anche per i veicoli usati, in modo visibile e facilmente accessibile prima della conclusione del contratto;
  2. dell’eventuale garanzia commerciale di durabilità, mediante l’Etichetta armonizzata (c.d. “GARAN”), utilizzabile solo se la garanzia è, cumulativamente: (i) gratuita per il consumatore; (ii) relativa al bene nel suo complesso; (iii) di durata superiore a due anni;
  3. del periodo minimo durante il quale il produttore fornirà aggiornamenti software;
  4. delle informazioni suppletive relative alla riparabilità. Per i veicoli a motore non esiste un indice ufficiale di riparabilità (i veicoli non rientrano tra le categorie dell’Allegato II della Direttiva (UE) 2024/1799), che pertanto non deve essere indicato. Trovano invece applicazione, se messe a disposizione dal produttore, le seguenti informazioni sostitutive: (i) disponibilità dei pezzi di ricambio necessari a mantenere la conformità del bene; (ii) costo stimato e procedura di ordinazione dei ricambi; (iii) disponibilità di istruzioni di riparazione e manutenzione; (iv) eventuali restrizioni alla riparazione.

3. LISTA DEI NUOVI ADEMPIMENTI

Alla luce di quanto precede, dal 27 settembre 2026 sarà necessario:

  1. verificare la presenza e le modalità di esposizione dell’Avviso armonizzato in ogni showroom e online;
  2. aggiornare i preventivi e, di conseguenza, le Condizioni Generali di Vendita, che di norma non contengono ancora il promemoria della garanzia legale, il periodo minimo di fornitura degli aggiornamenti software e le informazioni sulla riparabilità. In alternativa, si consiglia di inserire nel preventivo un rinvio (“NOTA BENE”) a una pagina web, purché completa e costantemente aggiornata, contenente tutte le informazioni richieste dalla nuova disciplina;
  3. richiedere al costruttore, per ciascun modello, il periodo minimo di aggiornamento software e le informazioni su ricambi, costi, procedure di ordinazione, manuali e restrizioni alla riparazione;
  4. verificare se le garanzie convenzionali soddisfano i requisiti GARAN e, in caso positivo, assicurare l’esposizione dell’Etichetta armonizzata;
  5. rivedere la comunicazione commerciale e ambientale (claim su emissioni, durabilità, aggiornamenti software, ricambi non originali);
  6. formare il personale addetto a vendite, marketing, e-commerce e customer care e adottare un piano interno di adeguamento alla nuova normativa.
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