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Il nuovo reato di “Impedimento del controllo”

23/07/2015

La recente Legge 22 maggio 2015, n. 68 (recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”) ha introdotto nel Codice penale il nuovo Titolo VI bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, che prevede nuove ipotesi di reato contro l’ambiente.

Nell’ambito di tali nuovi disposizioni, si segnala il nuovo reato di “Impedimento del controllo” ex art. 452 septies cod. pen., che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comportamento doloso di ostacolo all’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, realizzato mediante l’alterazione artificiosa dello stato dei luoghi e degli impianti.

In caso di condanna, oltre alla sanzione della reclusione, si applicano:

• la confisca, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo (ai sensi del nuovo art. 452 undecies cod. pen.);
• la pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (ai sensi del nuovo art. 32 quater cod. pen.).

Le implicazioni della nuova incriminazione risultano evidenti, dal momento che tale fattispecie di reato si innesca anche nel tessuto normativo della responsabilità per violazioni connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infine, occorre evidenziare che il reato è punito a titolo di “dolo” e non a titolo di colpa, come previsto per gli altri reati in materia di salute e sicurezza

Fonte
CMS Italia Newsletter | 23 Luglio 2015
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Emilio Battaglia
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