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Pubblicazioni 12 lug 2023 · Italia

Il sequestro della cartella clinica costituisce circostanza nota valutabile ai sensi dell'Art. 1892 C.C.?

2 min di lettura

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Con sentenza n. 222/2023 pubblicata il 23/03/2023, il Tribunale di Paola, pur accertando la responsabilità dell'azienda ospedaliera, ha rigettato la domanda di garanzia formulata contro la compagnia assicurativa.

La sentenza è particolarmente interessante in quanto affronta, in maniera favorevole per la compagnia assicurativa, alcune questioni in merito all’eccezione di inoperatività della garanzia per fatto noto ex artt. 1892 e 1893 c.c..

Sul punto, a dispetto di quanto asserito dall’Azienda Ospedaliera, che cercava di far ricadere in copertura il sinistro ritenendo irrilevante tanto la pendenza di un procedimento penale a carico di un proprio sanitario quanto l’avvenuto sequestro della cartella clinica, il Tribunale ha affermato che:

  • l’Azienda sanitaria “avrebbe dovuto certamente informare la compagnia assicurativa del procedimento penale in corso, anche in ossequio al canone della buona fede che deve ispirare il comportamento dei contraenti fin dalla fase precontrattuale, per consentire di valutare la convenienza della stipula del contratto e le relative condizioni.
  • il sequestro della cartella clinica nell’ambito del procedimento penale suddetto era un fatto ad essa certamente noto poiché avvenuto proprio presso gli uffici della direzione sanitaria dell’Ospedale, alla presenza del Direttore Sanitario (…) Pertanto l’azienda sanitaria era certamente a conoscenza di un procedimento penale legato ad attività sanitarie svolte sotto la propria competenza”.

Pertanto, la pronuncia in esame assume particolare rilievo in quanto si inserisce nel solco di una giurisprudenza di merito alquanto ondivaga in materia (spesso limitatasi a valutare se il sequestro di una cartella clinica potesse considerarsi un Sinistro pregresso ai sensi di Polizza), dando piuttosto rilevanza, ai fini dell’accertamento di eventuali violazioni degli obblighi previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c., al rilievo che il sequestro ha per l’assicuratore (c.d. circostanza materiale) e alla effettiva conoscibilità da parte dell’Assicurato di fatti antecedenti alla stipula del contratto assicurativo, dai quali sarebbe potuta derivare una richiesta risarcitoria.

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Nota a sentenza - Sequestro cartella clinica
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