Home / Pubblicazioni / Imposte d’atto dimezzate anche per i fondi immobiliari...

Imposte d’atto dimezzate anche per i fondi immobiliari aperti non residenti

18/10/2022

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 28595/2022, ha recepito quanto statuito dai giudici comunitari della CGUE nelle cause riunite C-478/19 e C-479/19 affermando che l’agevolazione che consente di applicare le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ridotta della metà per i trasferimenti immobiliari in cui siano parte i fondi immobiliari chiusi deve legittimamente applicarsi parimenti ai fondi immobiliari aperti che – ancorché non riconosciti nell’ordinamento italiano – sono regolarmente istituiti all’estero nell’assunto che le “due categorie di fondi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili”.

In particolare, la Suprema Corte ha sancito che il vigente art. 35 comma 10-ter del D.L. n. 223/2006 – che limita soggettivamente l’applicazione della suddetta agevolazione ai trasferimenti di immobili strumentali in cui siano parte i fondi immobiliari chiusi – si pone in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE che, nel caso in esame, “deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che limiti il beneficio della riduzione dell'imposta di registro ipotecaria e delle tasse catastali ai soli fondi immobiliari di tipo chiuso, ad esclusione dei fondi immobiliari aperti, purché tali due categorie di fondi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, salvo che tale disparità di trattamento sia giustificata dall'obiettivo di limitare i rischi sistemici sul mercato immobiliare". Nel caso in questione – che riguardava una società di gestione di un fondo immobiliare di diritto tedesco che aveva acquistato un immobile strumentale sito in Italia a cui tale agevolazione era stata negata – i giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sul punto, hanno fatto proprio l'iterargomentativo percorso dalla CGUE, statuendo che l’esclusione dell’agevolazione in esame per i fondi immobiliari aperti legittimamente operanti in altri Stati membri “non può trovare giustificazione, alla luce dei principi UE in materia, né per reale, apprezzabile ed obiettiva ‘diversità' o ‘non comparabilità' di struttura e funzionamento (rispetto ai chiusi), né per l'operare di un motivo imperativo di interesse generale”.

Pertanto, alla luce di questo rinnovato quadro interpretativo del menzionato articolo 35, sarà possibile beneficiare della riduzione alla metà delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute sui trasferimenti immobiliari effettuati anche dai fondi immobiliari aperti non residenti nonché valutare l’opportunità di chiedere a rimborsole maggiori imposte versate in precedenza. Rammentiamo a tal fine che il termineper la presentazione dell’istanza di rimborso è, come regola generale, di tre anni dal versamento delle imposte.

Autori

Foto diStefano Chirichigno
Stefano Chirichigno
Partner
Roma
Foto diBerardo Lanci
Berardo Lanci
Partner
Roma
Foto diMario Martinelli
Mario Martinelli
Partner
Roma
Foto diVittoria Segre
Vittoria Segre
Partner
Roma
Foto diMarta Puccini
Marta Puccini
Senior Associate
Roma
Mostra di più Mostra meno