Assinews N.338 - febbraio 2022
LA SUPREMA CORTE INTERVIENE PER DEFINIRE LA RICHIESTA RISARCITORIA COMMENTO ALLA RECENTE ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. ILI, N. 2 1 5 3 3 / 2 0 2 1
Con l'ordinanza n. 21533/2021 la Corte di Cassazione, sezione III civile, ha recentemente chiarito alcuni aspetti di fondamentale importanza relativi all'applicabilità degli artt. 1913 e 1915 c.c. in riferimento al concetto di "richiesta di risarcimento" del danneggiato nell'assicurazione della responsabilità civile ed all'elemento soggettivo doloso dell'assicurato nell'inadempimento dell'obbligo di avviso. L'intervento degli Ermellini ha trovato la sua collocazione nell'ambito di un giudizio civile introdotto dagli acquirenti di un immobile nei confronti dei venditori dello stesso e del notaio rogante, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in considerazione del fatto che, diversamente da quanto indicato nell'atto di compravendita, l'immobile oggetto della vendita non era risultato "libero da privilegi, ipoteche ed altri gravami", essendo invece soggetto ad una procedura di natura esecutiva. Il notaio, che si costituiva regolarmente in giudizio, chiamava in causa l'assicuratore della propria responsabilità civile al fine di essere tenuto indenne in caso di condanna; la compagnia, tuttavia, si costituiva eccependo la tardività della denuncia del sinistro e la conseguente inoperatività della polizza. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda che gli acquirenti avevano proposto nei confronti dei venditori, respingendo però quella dagli stessi effettuata nei confronti del notaio.
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