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Intermediari finanziari: si completa il processo di riforma

15/06/2015

Con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015 (pubblicato in GU no. 105 dell’8 maggio 2015, di seguito il "Decreto MEF") e della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, contenente le nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (pubblicata in GU n. 134 del 12 giugno 2015, di seguito le "Disposizioni di Vigilanza") si è finalmente concluso il lungo iter del processo di riforma della disciplina degli intermediari operanti nel settore finanziario avviato con il Decreto Legislativo n. 141 del 2010.

Nella sostanza, l'intervento legislativo ha ristretto l'ambito della riserva di attività alla sola concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, escludendo per esempio l'attività di assunzione di partecipazioni e prevedendo nuove ipotesi di esenzione. 

La riforma ha inoltre eliminato la bipartizione tra intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Generale ex articolo 106 T.U.B. e intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale ex articolo 107 T.U.B., istituendo un Albo Unico degli intermediari finanziari e assoggettando gli stessi a regole e requisiti più gravosi.

Decreto MEF

Il Decreto MEF, che ha sostituito il D.M. n. 29 del 2009, definisce il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e stabilisce quando questa debba considerarsi esercitata nei confronti del pubblico e, quindi, riservata ai soggetti autorizzati.

In particolare, il Decreto MEF sottrae alla riserva di attività una serie di ipotesi che si vanno ad aggiungere a quelle già previste dall'abrogato DM 29/2009, che sono state sostanzialmente riprodotte nella nuova normativa (ad esempio le attività finanziarie infragruppo). 

In particolare, secondo quanto disposto dal Decreto MEF,: 
- non si qualificano come attività finanziaria: 
(i). l'acquisto dei crediti iva relativi a cessioni di beni e servizi; 
(ii). l'acquisto di crediti, a titolo definitivo, da parte di società che svolgono l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi dell'art.115 T.U.L.P.S., al ricorrere di determinate condizioni; 
- non sono considerate svolte nei confronti del pubblico (e non sono quindi riservate) le seguenti attività: 
(i). l'attività di rilascio di garanzie, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante; 
(ii). i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla stessa filiera produttiva o distributiva del bene o servizio (anche se non appartenenti al gruppo) al ricorrere di determinate condizioni; 
(iii). i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o collaboratori inseriti nell'organizzazione aziendale senza interessi o a tassi inferiori a quelli di mercato; 
(iv). l' attività di concessione di finanziamenti posta in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate alla liquidazione una volta conclusa l'operazione, purché consolidate nel bilancio della capogruppo di un gruppo bancario finanziario o di SIM.

Disposizioni di Vigilanza 

Le nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari hanno di fatto esteso agli intermediari finanziari iscritti nell'Albo Unico - con i dovuti adattamenti e tenendo conto delle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative, secondo un criterio di proporzionalità - il regime di vigilanza prudenziale previsto per le banche, prevedendo norme analoghe a quelle applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B. (ante riforma). 

Sono ad esempio previste soglie di capitale minimo atte a rafforzare la solidità e l'affidabilità degli intermediari, che variano in base a criteri di proporzionalità rispetto alle dimensioni degli stessi. Ad esempio, se per la generalità degli intermediari è prevista la dotazione di un capitale minimo pari a 2 milioni di euro, agli intermediari che oltre all'attività di concessione di finanziamenti rilasciano garanzie, in virtù dell'esposizione ad un rischio maggiore, è richiesto un capitale minimo di 3 milioni di euro. Per gli intermediari che adottano una particolare forma di società (ad esempio cooperative) e sono esposti a minor rischio in virtù della tipologia dell'attività esercitata, le soglie di capitale minimo si abbassano ulteriormente. 

Le nuove Disposizioni di Vigilanza, al fine di garantire la sana e prudente gestione degli intermediari, oltre a dettare più stringenti requisiti relativi all'assetto organizzativo e al sistema dei controlli interni, la qualità degli azionisti e degli esponenti aziendali, introducono anche una nuova disciplina del gruppo finanziario. Le nuove regole identificano la composizione del gruppo, i poteri della capogruppo, alla quale è attribuito un ruolo di referente verso la Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata e gli obblighi delle controllate. 

La nuova normativa, introduce inoltre una categoria di intermediari c.d. "minori", che in ragione del ridotto volume di attività (attivo inferiore a 250 milioni di euro) e dell'esercizio di attività finanziarie limitato a determinate operazioni (sono escluse l'attività di cartolarizzazione, concessione di finanziamenti nella forma di rilascio di garanzie, servicing etc.), beneficiano di una mitigazione degli oneri suddetti. 

Periodo transitorio 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 141 del 2010, gli intermediari iscritti nell'Elenco Generale e nell'Elenco Speciale che, entro i termini stabiliti, non abbiano presentato istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'Albo Unico, hanno l'obbligo di deliberare la liquidazione della società o di modificare il proprio oggetto sociale escludendo qualsiasi riferimento all'esercizio dell'attività riservata. In tal caso, questi potranno continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, purché non si proceda alla novazione o modifica delle condizioni, anche economiche, del rapporto, alla sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, e all'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. 

La Banca d'Italia, in una nota esplicativa del 26 maggio 2015, ha fornito chiarimenti circa la tempistica per l'iscrizione degli intermediari al nuovo Albo Unico e per l'adeguamento alla nuova normativa. 
Gli intermediari iscritti nell'Elenco Generale ex art. 106 T.U.B. ante riforma, inclusi nella vigilanza consolidata bancaria e gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B. ante riforma, che intendono proseguire l'esercizio dell'attività riservata, devono presentare a Banca d'Italia istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo Unico a partire dall'11 luglio 2015 ed entro l'11 ottobre 2015.

Gli intermediari iscritti nell'Elenco Generale ex art. 106 T.U.B. ante riforma che non sono inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che intendono proseguire l'esercizio dell'attività finanziaria, hanno l'obbligo di presentare alla Banca d'Italia l'autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'Albo Unico entro e non oltre tre mesi prima del 12 maggio 2016 (ossia entro il 12 febbraio 2016)

Gli intermediari possono quindi operare fino al 12 maggio 2016 sulla base delle autorizzazioni esistenti, mentre possono continuare a svolgere attività finanziaria oltre tale data solo se hanno presentato istanza di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo Unico entro i termini previsti.

Fonte
CMS Italia Newsletter | 15 Giugno 2015
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Eva Selvaggiuolo
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