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L’anatocismo è ancora lecito?

01/10/2014

La mancata conferma nella legge di conversione del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 ("Decreto Competitività”) della modifica apportata all’art. 120 del Testo Unico Bancario (“TUB”) in materia di capitalizzazione di interessi ha riaperto una serie di dubbi interpretativi sul fenomeno dell’anatocismo nelle operazioni bancarie.

Al riguardo occorre seppur brevemente ripercorrere i recenti interventi normativi che si sono succeduti in materia.

A seguito della modifica all’art. 120 del TUB introdotta dall’art. 25, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 342 del 4 agosto 1999, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (“CICR”) era stato incaricato di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

In attuazione di tale delega, il CICR con delibera del 9 febbraio 2000 (la “Delibera CICR”) fissava le seguenti condizioni per l’anatocismo:

nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso avvenga mediante il pagamento di rate:

in caso di inadempimento del debitore l’importo dovuto per ciascuna rata (per capitale ed interessi) può produrre interessi qualora ciò sia espressamente stabilito nel contratto di finanziamento (art. 3 della Delibera CICR).

Inoltre ai sensi della Delibera CICR gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi come previsto dall’art. 1283 c.c.. Inoltre le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto dal debitore.

nelle operazioni in conto corrente:

la capitalizzazione degli interessi è legittima purché sia contrattualmente prevista una medesima periodicità sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi.

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (“Legge di Stabilità 2014”) ha modificato il secondo comma dell’art. 120 del TUB conferendo al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie. In particolare, il testo dell’art. 120, comma 2 del TUB, come modificato, ha conferito al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. L’intervento del legislatore era quindi espressamente finalizzato a introdurre il divieto della capitalizzazione degli interessi nell’ambito delle operazioni bancarie.

A pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell’art. 120 del TUB con il suddetto Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con tale intervento normativo il legislatore ha di fatto riaffermato la legittimità dell’anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.

Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità, a cui tuttavia non è stata ancora data attuazione dal CICR, mediante specifica delibera.

Allo stato è quindi formalmente in vigore la precedente Delibera CICR, che tuttavia ammette pratiche anatocistiche seppur entro determinati limiti.

In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell’art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l’anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell’attuale formulazione di tale articolo.

A tale riguardo si segnala che la Corte d’Appello di Genova (Ordinanza 11 marzo 2014) sembrerebbe aver aderito a tale ultima tesi, avendo affermato che “attualmente l’anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dalla L. 27/12/2013 n. 147, che ha ulteriormente modificato il testo dell’ art. 120 del TUB nel senso di consentire solo la contabilizzazione e non più la capitalizzazione degli interessi”, indipendentemente quindi dall’emanazione della disciplina secondaria da parte del CICR.

A meno di ulteriori interventi del legislatore, sarà quindi necessario attendere l’emanazione della nuova delibera del CICR perché la normativa primaria e quella secondaria siano di nuovo allineate, anche in relazione all’applicabilità alle operazioni bancarie dell’art. 1283 c.c., il quale è attualmente incompatibile con l’attuale formulazione dell’art. 120 TUB, che prevale in quanto lex specialis.

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CMS Italia Newsletter | 01 Ottobre 2014
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