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Newsletter 20 dic 2021 · Italia

L'impatto della nuova etichettatura ambientale sul settore food&beverage

4 min di lettura

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A partire dal prossimo 1° gennaio si applicherà la nuova normativa in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.

La norma di riferimento è costituita dall’art. 219, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (il Testo Unico Ambientale - TUA), come modificato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 - che ha a sua volta recepito la Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - la quale prescrive che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

La disposizione, applicabile agli imballaggi intesi come prodotti realizzati con materiali di qualsiasi natura e destinati a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, nonché a consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, avrà un forte impatto su tutta la filiera degli operatori del food& beverage confezionato: gli obblighi di etichettatura ambientale si applicano infatti a tutti i produttori, nell’accezione datane dal TUA di fornitori di imballaggi, produttori, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e materiali da imballaggio.

Tutti gli operatori della filiera devono quindi assicurare che le informazioni obbligatorie sulla natura e composizione dei materiali di imballaggio siano trasmesse in modo appropriato agli altri operatori che svolgono un ruolo nella manipolazione dell’imballaggio, nel rispetto dei criteri elaborati dalla decisione 97/129/CE della Commissione (link). Il contenuto delle informazioni obbligatorie può variare in relazione al circuito cui è destinato l’imballaggio (B2B o B2C) ed in relazione alla struttura e composizione dell’imballaggio (single-component and multi-component packaging):

  • nel primo caso (B2B), le informazioni obbligatorie consistono nell’indicazione del codice alfanumerico di identificazione dell’imballaggio secondo la Decisione 129/97/EC e nell’indicazione della famiglia di materiale;
  • nel secondo caso (B2C), a queste informazioni si devono aggiungere le indicazioni sulla raccolta, con l’inserimento della formula “raccolta”, accompagnata dall’indicazione della famiglia di materiale prevalente in peso, oppure della formula “raccolta differenziata”, accompagnata dall’invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Per entrambi i canali, ogni altra informazione destinata a rendere più efficace la comunicazione sulle modalità di smaltimento, ad esempio l’indicazione di pittogrammi, dichiarazioni ambientali o simili, può essere fornita su base volontaria.

Eventuali difficoltà nell’apposizione delle informazioni obbligatorie per mancanza di spazio possono essere superate con il ricorso alla tecnologia: il Ministero della Transizione Ecologia ha infatti chiarito che la comunicazione delle informazioni obbligatorie può avvenire anche con il supporto di canali digitali, App, QR code, siti web etc… utilizzabili anche per il canale B2C, a condizione che il consumatore sia messo nella condizione di conoscere le modalità con le quale può consultare l’etichetta ambientale.

Tutti gli operatori della filiera che collocano imballaggi sul mercato sono potenzialmente responsabili della mancata indicazione delle informazioni obbligatorie: l’art. 217 del TUA prescrive infatti che gli operatori delle rispettive filiere nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita. Una tale disposizione acquista fondamentale importanza nel settore food&beverage, dove l’etichettatura delle unità di vendita è definita da chi utilizza i materiali di imballaggio per i prodotti destinati al consumatore finale; ebbene, in tali casi, l’utilizzatore dell’imballaggio sarà responsabile anche dell’etichettatura ambientale e delle informazioni fornite al consumatore.
 
In ogni caso, anche dopo il 1° gennaio 2022 sarà possibile continuare ad utilizzare gli imballaggi privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.
 

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