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La Cassazione a tutela del consumatore: se il difetto è eliminato, ma in tempi non congrui o con notevoli inconvenienti, il consumatore ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto

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27/10/2020

A distanza di pochi mesi dalla sentenza n. 10453/2020, con cui è stata affermata la legittimità della domanda di risoluzione promossa da un consumatore nonostante la “lieve entità” del difetto di conformità, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22146/2020 dello scorso 14 ottobre 2020, si sofferma nuovamente sulle tutele consumeristiche previste dall’art. 130 D. Lgs. 206/2005.

In particolare, la vicenda oggetto di giudizio trae origine dalla domanda di risoluzione del contratto avanzata da un consumatore insoddisfatto delle tempistiche con le quali il prodotto acquistato è stato riparato.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il consumatore, in caso di difetto di conformità del prodotto acquistato, può sempre agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto, quando la riparazione o la sostituzione del bene siano intervenute entro un termine non congruo o quando abbiamo arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. E ciò, a prescindere dal fatto che la riparazione o la sostituzione del bene abbiano avuto esito positivo.
Ne deriva che il venditore è tenuto a garantire la riparazione o la sostituzione del prodotto non solo senza spese per il consumatore, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza che ciò produca notevoli inconvenienti per lo stesso consumatore.

In caso contrario, il venditore dovrà provvedere a restituire il prezzo di acquisto e ciò indipendentemente dalla circostanza (che si rivela irrilevante) che il difetto sia lieve o grave, o che la riparazione (o la sostituzione) abbia effettivamente eliminato il vizio.

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Emilio Battaglia
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