Le decisioni “gemelle” della Corte di Cassazione n. 10577/2024 e n. 10499/2024 (riferite alla medesima fattispecie, rispettivamente, ai fini IRES e IRAP) ribadiscono alcuni importanti principi in materia di prezzi di trasferimento tra società consociate.
Viene confermato, nello specifico, l’orientamento espresso nella precedente sentenza n. 15668/2022 (di cui avevamo dato notizia qui) in termini di rilevanza del principio di libera concorrenza codificato nell’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE e trasposto nell’art. 110, co. 7 del TUIR.
Inoltre, trova consolidamento il principio (già affermato in precedenti sentenze, l’ultima delle quali n. 26695/2022) secondo cui in tema di transfer pricing, l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria resta circoscritto alla dimostrazione dell’”esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale” incombendo sul contribuente, in forza del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare che le transazioni siano intervenute a prezzi di libera concorrenza.
Con le decisioni in commento i giudici di legittimità enfatizzano l’importanza che l’Amministrazione finanziaria, qualora intenda eccepire la violazione dei prezzi di trasferimento, operi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa, interpretabili alla luce della soft law rappresentata dalle Linee Guida OCSE.
Nel caso specifico, in applicazione del metodo del costo maggiorato, l’Amministrazione finanziaria – che aveva sostenuto che tale metodo non presupporrebbe l’identità dei beni e dei servizi, quanto unicamente la comparabilità di funzioni, rischi o asset - ha ritenuto dimostrata la comparabilità di funzioni facendo unicamente riferimento al medesimo codice NACE dei soggetti comparabili. Ad avviso dei giudici di legittimità, l’Ufficio, ai fini di un compiuto adempimento dell’onere probatorio su di esso incombente, avrebbe dovuto eseguire una valida comparabilità, una chiara ed accurata analisi delle funzioni, dei rischi e degli asset delle società comparabili, risultando invece assente qualsiasi ulteriore riferimento a tali elementi.
Inoltre, sempre ad avviso dei giudici di legittimità, il metodo del costo maggiorato, pur ammettendo una minore comparabilità di prodotto, avrebbe comunque richiesto di verificare un certo (minimo) grado di comparabilità (conformemente al § 2.47 delle Linee Guida OCSE, 2022; principio peraltro già espresso da CTR Lombardia, n. 69/7/11). Tale verifica di comparabilità è invece stata esclusa dall’Ufficio, come elemento non presupposto, ed invece confermata dai giudici rilevando “ineccepite incongruenze” in termini di comparabilità di prodotto e area geografica.
La sentenza di appello, emessa a favore del contribuente, ha trovato dunque integrale conferma; in quella sede, è stata ritenuta ammissibile dai giudici anche la consulenza di parte prodotta dal contribuente, la cui attendibilità era stata invece eccepita dall’Ufficio richiamando la sentenza Cass. n. 11949/2012 (secondo cui che l’onere di fornire la dimostrazione del prezzo di libera concorrenza “non può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione di uno studio di un consulente, trattandosi di un mero parere, non vincolante”).
Nel caso in esame si riscontra la mancata adesione al regime degli oneri documentali (regime operante dal 2010 e quindi successivamente al periodo d’imposta 2009 oggetto di contesa). Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni (richiamate dal contribuente ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992), erano state escluse dall’Amministrazione finanziaria. Su tale aspetto, tuttavia, la Cassazione non si è espressa avendo fatto venir meno il presupposto della loro applicazione.
In ultimo, merita di essere rilevata la successione temporale degli eventi: l’anno oggetto di verifica è il 2009, le sentenze di secondo grado di maggio 2016, le sentenze della Cassazione di marzo 2024 nella quale le motivazioni del contribuente sono state infine ritenute integralmente ammissibili, sebbene l’arco temporale così lungo di per sé costituisca un pregiudizio “a carico” del contribuente. Il maggiore rigore in tema di onere probatorio acclarato dalla Suprema Corte, e oggi imposto anche dalle nuove regole processuali (art. 7, comma 5bis, del D.Lgs. n. 546/92), può non solo elidere le incertezze legate alle contestazioni in tema di prezzi di trasferimento ma anche contenere, in termini ragionevoli, la durata dei giudizi.