La Corte di Cassazione (Ordinanze nn. 523/2022 e 524/2022) si è nuovamente pronunciata in merito alla spettanza anche agli enti diversi dalle società di capitali - e in particolare ai Fondi di investimento e ai Fondi pensione di diritto spagnolo – della ritenuta ridotta applicata ai dividendi comunitari in uscita dall’Italia per effetto della pronuncia, nella causa C-540/2007 del 19 novembre 2009, della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Con tale arresto –come noto – il giudice comunitario aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 27, co. 3, del d.P.R. n. 600/1973 che all’epoca, nel contemplare una ritenuta pari al 27% degli utili corrisposti a soggetti non residenti, non operava alcuna distinzione tra soci comunitari e soci extra UE e, per l’effetto, operava un trattamento discriminatorio a carico dei primi assoggettandoli ad una imposizione più gravosa rispetto a quella prevista per i dividendi domestici, assoggettati invece ad una ritenuta ridotta.
L’orientamento – sebbene non nuovo né innovativo – vanta diversi spunti di interesse.
La Corte di Cassazione ha difatti chiarito le condizioni ed i presupposti di ordine giuridico che giustificano e legittimano anche per detti enti l’effettiva applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con specifico riguardo alle sole società di capitali.
Sul punto è stato chiarito che nessuna rilevanza assume la forma giuridica dell’ente (società di capitali o ente di diversa natura) ciò che rileva è la sua residenza fiscale in uno Stato membro UE ed il suo assoggettamento all’imposta sul reddito delle società in tale Stato. Sul punto la Corte ha precisato che la ritenuta prevista dall’art. 27 del Dpr 600/73 trova applicazione nei confronti delle società di capitali che ricevono i dividendi nazionali ma anche degli altri enti che ricevono i medesimi dividendi, pertanto l’obiettivo di esentare gli utili distribuiti per evitare una doppia tassazione economica deve prescindere dalla qualificazione giuridica dei percettori dei dividendi, e non può che riguardare ogni distribuzione con garanzia di piena parità di trattamento.
In sintesi, a parere della Corte qualsiasi ente, costituito nell’Unione europea, che sia considerato soggetto passivo ai fini delle imposte sul reddito delle società - condizione soddisfatta da tutte quelle società “potenzialmente” soggette ad IRES, indipendentemente dalla circostanza che “godano, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria” - ha diritto all’applicazione “dell’imposizione italiana sui dividendi” con aliquota ridotta (nel caso esaminato pari all’1,375%) in luogo di quella ordinaria (pari al 27%) ovvero di quella convenzionale (che per la Convenzione Italia-Spagna è del 15%).
La tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate - che sosteneva l’inapplicabilità di detti principi a soggetti diversi dalle società di capitale - è stata dunque ampiamente disattesa dai giudici di legittimità che hanno considerato peraltro irrilevante anche il richiamo alla disciplina sopravvenuta applicabile ai fondi di investimento residenti in relazione alla quale non sarebbe stato invece ravvisabile un trattamento discriminatorio. A parere della Corte difatti la scelta del legislatore italiano di applicare un regime di tassazione differenziato verso soggetti residenti non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell’osservanza dei principi comunitari, rappresentando il risultato di una libera scelta al più sindacabile alla luce dei principi costituzionali.
I principi affermati nella recente giurisprudenza appaiono peraltro di particolare attualità per le similari questioni ora al vaglio della giurisprudenza di merito relativamente al denunciato trattamento discriminatorio riservato dall’ordinamento italiano alle ritenute applicate sui dividendi percepiti degli OICR istituiti in paesi membri (e in Stati SEE) ed in merito al quale sono state già rassegnate le prime decisioni che hanno favorevolmente accolto le istanze di riconoscimento di una indebita applicazione di maggiori ritenute avanzate dagli operatori comunitari (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 49/1/2022).