Autori
Il D.lgs. n. 149/2022, in attuazione della legge delega per l’efficienza del processo civile e la revisione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (Legge n. 206/2021), a far data dal 28 febbraio 2023, ha esteso la negoziazione assistita alle controversie di lavoro. Di seguito una sintesi delle novità più rilevanti.
Ambito di applicazione e requisiti
La negoziazione assistita è stata introdotta dalla Riforma Cartabia con la finalità di ridurre il contenzioso, permettendo alle parti di raggiungere un accordo che definisca la controversia anche al di fuori delle sedi protette.
E’ facoltativa e non costituisce condizione di procedibilità per l’istaurazione di un procedimento giudiziale.
L’ambito di applicazione è quello definito dall’art. 409 c.p.c. (in estrema sintesi: rapporti di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici e rapporti di lavoro agrario) ed è previsto che ciascuna parte debba essere assistita da almeno un avvocato e, in aggiunta, anche da un consulente del lavoro.
La riforma ha previsto che la negoziazione assistita possa svolgersi anche in modalità telematica.
La procedura
Da un punto di vista procedurale, la negoziazione assistita viene instaurata con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione.
L’invito deve indicare l’oggetto della controversia (solo diritti disponibili) e l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto costituiscono elemento valutabile dal giudice ai fini della determinazione delle spese legali o della valutazione di responsabilità aggravata per lite temeraria. L’invito dovrà, inoltre, riportare la sottoscrizione autografa della parte, autenticata dall’avvocato.
Qualora l’invito venga accolto, si instaura, quindi, la negoziazione assistita attraverso la sottoscrizione della convenzione tra le parti, che deve avere forma scritta a pena di nullità.
In tema di interruzione della prescrizione e decadenza, si precisa che il decorso dei predetti termini viene interrotto dalla comunicazione alla controparte dell’invito alla negoziazione assistita. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza. Se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni dalla ricezione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Trasmissione alle commissioni di certificazione
Terminata la fase procedimentale, qualora le parti raggiungano un accordo, questo deve essere trasmesso entro 10 giorni, a cura di una delle parti, ad una delle Commissioni di certificazione.
L’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita, che costituisce titolo esecutivo (e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale) senza che siano necessari ulteriori adempimenti, è inoppugnabile, ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c.. La sua inoppugnabilità, però, riguarda unicamente la parte economica, non estendendosi alle eventuali debenze contributive.