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Newsletter 22 feb 2022 · Italia

La sospensione della copertura assicurativa per mancato pagamento del premio: sulla natura di eccezione in senso lato e sulle conseguenze dell’accettazione del pagamento tardivo del premio

2 min di lettura

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 4357 del 10 febbraio 2022 offre l’opportunità di un approfondimento in relazione alla sospensione dell’assicurazione per mancato pagamento del premio prevista dall’art. 1901 c.c.

Tale disposizione prevede che “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza […]”.

Nel caso all’attenzione della Corte, il ricorrente deduceva che:

  1. l’eccezione di sospensione della copertura assicurativa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto eccezione in senso stretto sollevata con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente;
  2. l’accettazione del pagamento tardivo del premio da parte degli Assicuratori avrebbe dovuto essere considerata quale tacita rinuncia alla sospensione della copertura assicurativa ex art. 1901 c.c.

La Corte trattava congiuntamente tali motivi di impugnazione, concludendo per il rigetto del ricorso.

Tale pronuncia ha un importante rilievo sotto un duplice profilo.

Sotto il primo profilo, gli Ermellini, pur ritenendo che l’art. 1901, comma 2, c.c. costituisca applicazione dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., hanno negato la natura di eccezione in senso stretto dell’eccezione di sospensione della copertura assicurativa. Ciò in ragione delle peculiarità del contratto assicurativo in cui la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore è condizionata al pagamento del premio e avuto riguardo alla funzione stessa del premio che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi assunti dall’assicuratore.

In relazione al secondo profilo, la Cassazione ha, poi, chiarito come l’eventuale sinistro che abbia avuto luogo nel periodo di sospensione non sarà coperto dalla polizza, neppure ove l’assicuratore abbia accettato il pagamento tardivo del premio da parte dell’assicurato, non essendo tale accettazione sufficiente ad esprimere la volontà dello stesso di rinunciare all’effetto sospensivo dell’assicurazione per mancato pagamento del premio. Al contrario, la rinuncia dell’assicuratore alla sospensione ex art. 1901 c.c. potrà desumersi unicamente da un comportamento che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge

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