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La Suprema Corte ha tracciato la “via” per il rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica

La Corte di Cassazione, con diverse sentenze pubblicate nel 2019 (cfr. n. 15198/2019, n. 27101/2019, n. 27306/2019 e n. 28047/2019) ha statuito che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica (“l’Imposta”) non doveva essere pagata per il biennio 2010 (1° aprile) - 2011, per incompatibilità della norma italiana che l’aveva introdotta con la sopravvenuta normativa di matrice comunitaria (i.e. Direttiva 2008/118/CE recepita con il D.Lgs. n. 48/2010 in vigore a decorrere dal 1° aprile 2010).
 
Difatti, l’imposta è stata abrogata solo a decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, dalla data di recepimento delle disposizioni comunitarie e fino al 2012, i Fornitori di energia elettrica hanno continuato a versare il tributo addebitandolo, come consentito dalla legge, ai Consumatori finali.
 
Ebbene, dopo i pronunciamenti della Cassazione del 2019, sarebbe stato lecito aspettarsi il rimborso da parte dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (l’”AdM”) di quanto pagato in rivalsa dai Consumatori ai Fornitori di energia e, per tale ragione, molti Consumatori hanno agito nei confronti dell’AdM.
 
La Corte di Cassazione, nelle citate pronunce, ha invece delineato un meccanismo molto più complesso attraverso il quale può trovare effettivo soddisfacimento il recupero dell’Imposta indebitamente pagata.
In particolare, ha precisato che:

  • il Fornitore è l’unico soggetto obbligato al pagamento delle addizionali ai sensi del Testo Unico delle Accise (il “TUA”) nonostante possa addebitare integralmente l’Imposta in rivalsa al Consumatore finale;
  • i rapporti Fornitore-AdM e Fornitore-Consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
  • data tale autonomia, il Consumatore finale, laddove abbia indebitamente pagato l’imposta in rivalsa, non ha diritto a chiedere il rimborso dell’imposta direttamente all'AdM;
  • il diritto al rimborso spetta soltanto al Fornitore, unico soggetto che può agire nei confronti dell'AdM:
    1. nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al Consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
    2. nel caso in cui il Consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
  • il Consumatore finale può recuperare il tributo illegittimamente esatto esercitando l'azione civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del Fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'AdM allorquando dimostri che l'azione esperibile nei confronti del Fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del Fornitore).

In sintesi, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, non solo il Consumatore non può agire direttamente verso l’AdM per il recupero dell’Imposta ma, paradossalmente, neanche il Fornitore può agire incondizionatamente ed immediatamente in tal senso.
 
Ad oggi, dunque, il recupero delle somme indebitamente pagate richiede imprescindibilmente due passaggi:

  1. l’esercizio dell’azione di indebito arricchimento dinnanzi le corti civili da parte del Consumatore nei confronti del Fornitore entro la fine del 2021 (onde evitare la prescrizione del diritto), per effetto della quale il Consumatore potrà recuperare dal Fornitore l’Imposta indebitamente addebitata in fattura;
     
  2. la presentazione dell’istanza di rimborso all’AdM da parte del Fornitore entro novanta giorni (onde evitare la decadenza dall’azione) dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla restituzione dell’Imposta al Consumatore, per effetto della quale il Fornitore sarà rimborsato delle somme da restituire al Consumatore, a cui potrà far seguito, in caso di diniego o inerzia dell’AdM, un’azione dinanzi le Commissioni Tributarie.

Una tempestiva iniziativa da parte dei Consumatori ed anche dei Fornitori per quanto complessa ed articolata, poiché implica l’applicazione di principi, norme e procedure che attengono a diversi ordinamenti (quello civile e quello tributario), rimane comunque d’interesse tanto più in vista di un auspicabile semplificazione che consenta ai Fornitori di recuperare l’Imposta anche a seguito di una spontanea restituzione della stessa ai Consumatori finali.
 

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