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Lavoro da remoto dall'estero e stabile organizzazione: le indicazioni dell’OCSE

09 ott 2026 Italia 3 min di lettura
Negli ultimi anni il lavoro da remoto ha smesso di essere un'eccezione ed è diventato, per molte imprese, una modalità ordinaria di organizzazione del lavoro, anche oltre i confini nazionali. Questa evoluzione pone ai gruppi internazionali una domanda sempre più concreta: quando la presenza all'estero di un dipendente che lavora da casa può far sorgere una stabile organizzazione del datore di lavoro?

A tal riguardo, lo scorso 30 settembre è stato pubblicato il nuovo Commentario al Modello di Convenzione, che recepisce le importanti integrazioni approvate nel novembre 2025 sul lavoro da remoto transfrontaliero e sulla stabile organizzazione.

La diffusione del lavoro da remoto, divenuta in molti casi una modalità strutturale di organizzazione dell’attività lavorativa e non più una situazione meramente occasionale, ha reso necessario aggiornare un’impostazione elaborata in un contesto nel quale lo svolgimento dell’attività lavorativa dall’estero costituiva una fattispecie decisamente più residuale.

La questione che si pone è quindi a quali condizioni l’attività svolta abitualmente da un dipendente dalla propria abitazione, o da altro luogo privato, in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito il datore di lavoro possa determinare la presenza di una stabile organizzazione in tale Stato.

È proprio su questo tema che intervengono le nuove indicazioni contenute nel Commentario all’art. 5, introducendo una valutazione più articolata, nella quale assumono particolare rilievo due elementi: la durata dell’attività lavorativa svolta dal dipendente nel luogo situato nello Stato estero e la sussistenza di una ragione commerciale che giustifichi lo svolgimento dell’attività proprio da tale luogo.

In particolare, qualora il dipendente svolga la propria attività dalla propria abitazione, o da altro luogo situato nello Stato estero, per meno del 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, nell’arco di un periodo di dodici mesi, tale luogo non dovrebbe, in linea generale, essere considerato una sede d’affari del datore di lavoro.

Il superamento della soglia del 50 per cento non comporta, tuttavia, l’automatica configurazione di una stabile organizzazione. Occorre infatti verificare se la presenza del lavoratore nello Stato estero risponda a una ragione commerciale, quale, ad esempio, l’interazione con clienti o fornitori locali oppure lo svolgimento di attività per le quali sia necessaria una presenza sul territorio.

Le nuove indicazioni dell’OCSE sembrano quindi orientarsi verso una valutazione sempre più sostanziale ai fini della verifica dell’esistenza di una stabile organizzazione: non rileva soltanto quanto tempo il lavoratore trascorra nello Stato estero, ma anche la funzione che la sua presenza in quello Stato svolge rispetto all’attività dell’impresa.

Un’impostazione che, in un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione del lavoro transfrontaliero da remoto, assume particolare rilievo per le imprese e per la gestione della mobilità internazionale dei propri dipendenti.

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