Con la cessazione dello stato d’emergenza il 31 marzo 2022, sono anche cessate alcune restrizioni della legislazione emergenziale, verso un graduale ritorno al sistema pre-Covid.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia di diritto del lavoro.
DECRETO RIPARTENZA
Smart working semplificato
Il 24 marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 24 (anche noto come “Nuovo decreto Covid” o “Decreto Ripartenza”), recante le “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
L’art. 10 del D.L. n. 24/2022 prevede la proroga del lavoro agile semplificato o emergenziale (già previsto dall’art. 90, cc. 3 e 4, D.L. n. 34/2020), fino al 30 giugno 2022.
Quindi sino a tale data, sarà consentito il ricorso allo smart working in assenza degli accordi individuali, cioè:
- con una semplice comunicazione (obbligatoria) telematica del datore di lavoro, attraverso una procedura semplificata (già in uso), utilizzando la modulistica e l’applicativo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per la comunicazione non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore;
- consegnando al dipendente una informativa (reperibile dal sito dell’INAIL) sui profili relativi a salute e sicurezza.
Pertanto, dal 1° luglio 2022, per attivare la modalità di lavoro agile sarà invece necessario un accordo individuale con il lavoratore, ai sensi degli articoli 18-24 della L. n. 81/2017, del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021, nonché la consegna al dipendente di una idonea informativa annuale inerente alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio
Il Nuovo decreto COVID prevede altresì la proroga al 30 giugno 2022 (art. 10, c. 2, allegato B, D.L. 24 marzo 2022, n. 24) delle misure in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio (di cui all'art. 83, cc. 1, 2 e 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77).
Obblighi vaccinali per specifiche categorie di dipendenti
Restano fermi gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori (art. 4-sexies) per l'accesso ai luoghi di lavoro dei seguenti lavoratori:
- fino al 31 dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per i dipendenti in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
- fino al 15 giugno 2022 per il personale docente ed educativo della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Green Pass Base/Rafforzato e lavoratori under e over 50
Il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 prevede il ritorno al sistema del "Green Pass Base" (cioè la Certificazione COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) per l’accesso ai luoghi di lavoro, anche per i lavoratori over 50. Pertanto, dal 25 marzo 2022 fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, i dipendenti ultracinquantenni potranno esibire il Green Pass Base e non sarà quindi più necessario il Green Pass rafforzato (cioè la Certificazione COVID-19 per vaccinazione o guarigione).
Resta, invece, fermo, sino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale previsto per gli over 50 (art. 4-quater del D.L. 44/2021).
Per quanto riguarda i lavoratori con meno di 50 anni, questi dovranno continuare ad esibire i Green Pass Base sino al 30 aprile 2022 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.
Pertanto, anche in questo caso, la normativa emergenziale è stata estesa dopo la fine dello stato di emergenza.
Dal 1° maggio 2022 (salvo ulteriori interventi normativi), verrà meno l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, eccezion fatta per i dipendenti di ospedali ed Residenze Sanitarie Assistenziali in cui l'obbligo vaccinale e il possesso del Green Pass perdurerà sino a fine anno.
Decreto Sostegni Ter e lavoratori somministrati
La legge di conversione del c.d. Decreto Sostegni Ter (Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022) ha introdotto numerose novità di interesse per le aziende, tra cui la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 2 anni, anche non continuativi.
Pertanto, viene di fatto procrastinata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di attivare contratti di fornitura di dipendenti somministrati a tempo determinato tra agenzie e utilizzatore che superino i 24 mesi (anche non continuativi) presso l'azienda utilizzatrice.
In questi casi quindi non si corre più il rischio di rivendicazioni, da parte dei dipendenti somministrati contro l'azienda utilizzatrice, finalizzate alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tali dipendenti possono quindi essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso le aziende utilizzatrici senza obbligo di specificare una causale che giustifichi il contratto a termine. Sarà necessario però il rispetto dei limiti percentuali tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'azienda.